La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dell’Abruzzo, operando una interpretazione formale del presupposto IMU, attribuisce al trustee la soggettività tributaria in virtù della mera intestazione dei cespiti immobiliari. Tuttavia, l’introduzione della nuova lett. g-bis all’art. 1, comma 759, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e la recente sentenza 18 aprile 2024, n. 60 della Corte costituzionale offrono importanti indicazioni per una esegesi funzionale del presupposto IMU, che si sostanzia nell’esercizio di un potere dispositivo ed effettivo sui predetti cespiti, valorizzando la potenziale utilità da essi ritraibile. Per l’effetto, la soggettività tributaria ai fini IMU non appartiene al trustee, titolare di una “proprietà dovuta” e strumentale, ma al trust, quale patrimonio autonomo e separato, a cui afferiscono sul piano sostanziale i cespiti immobiliari oggetto di imposizione.

La giurisprudenza di merito torna sulla soggettività tributaria dei trust ai fini IMU

Lorenzo Pennesi
2025-01-01

Abstract

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dell’Abruzzo, operando una interpretazione formale del presupposto IMU, attribuisce al trustee la soggettività tributaria in virtù della mera intestazione dei cespiti immobiliari. Tuttavia, l’introduzione della nuova lett. g-bis all’art. 1, comma 759, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e la recente sentenza 18 aprile 2024, n. 60 della Corte costituzionale offrono importanti indicazioni per una esegesi funzionale del presupposto IMU, che si sostanzia nell’esercizio di un potere dispositivo ed effettivo sui predetti cespiti, valorizzando la potenziale utilità da essi ritraibile. Per l’effetto, la soggettività tributaria ai fini IMU non appartiene al trustee, titolare di una “proprietà dovuta” e strumentale, ma al trust, quale patrimonio autonomo e separato, a cui afferiscono sul piano sostanziale i cespiti immobiliari oggetto di imposizione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/467712
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