Per le Sezioni Unite non esistono preclusioni alla costituzione di parte civile in pendenza di un accordo di applicazione della pena già concluso tra imputato e P.M.; di conseguenza, il giudice è tenuto a decidere sulla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa, a prescindere dalla domanda sul risarcimento del danno. L’Autore, dopo aver circoscritto gli spazi di manovra concessi al danneggiato nel rito negoziato, si sofferma sull’interesse del medesimo a invocare la pretesa risarcitoria e/o restitutoria nelle more della decisione giudiziale sulla pertinenza e congruità dell’accordo. L’obiettivo è la ricerca di un equo compromesso tra le esigenze di tutela giurisdizionale del danneggiato dal reato e la garanzia della effettiva premialità del patteggiamento che, come noto, implica rinuncia al contraddittorio in cambio di benefici intra ed extra procedimentali.
La legitimatio ad causam della parte civile in pendenza dell’accordo sulla pena: istanze risarcitorie e prospettive liquidatorie
Nocerino
2025-01-01
Abstract
Per le Sezioni Unite non esistono preclusioni alla costituzione di parte civile in pendenza di un accordo di applicazione della pena già concluso tra imputato e P.M.; di conseguenza, il giudice è tenuto a decidere sulla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa, a prescindere dalla domanda sul risarcimento del danno. L’Autore, dopo aver circoscritto gli spazi di manovra concessi al danneggiato nel rito negoziato, si sofferma sull’interesse del medesimo a invocare la pretesa risarcitoria e/o restitutoria nelle more della decisione giudiziale sulla pertinenza e congruità dell’accordo. L’obiettivo è la ricerca di un equo compromesso tra le esigenze di tutela giurisdizionale del danneggiato dal reato e la garanzia della effettiva premialità del patteggiamento che, come noto, implica rinuncia al contraddittorio in cambio di benefici intra ed extra procedimentali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


