Il principio di tassazione su base mondiale applicato alle persone fisiche esprime la pretesa dello Stato di imporre la propria sovranità fiscale sui soggetti passivi che nel suo territorio hanno residenza, in relazione ai redditi ovunque prodotti nel mondo. La giustificazione logico-giuridica di tale principio è ravvisabile nella appartenenza economica del consociato alla “comunità-Stato” (c.d. economic allegiance) e conserva, nella società tecnologica e globalizzata del terzo millennio, una sostanziale attualità di carattere politico e strategico, tutelando l’equità e la neutralità del prelievo. I criteri di attribuzione della residenza fiscale previsti dall’art. 2 TUIR appaiono invece connotati da plurime problematiche applicative e da una eccessiva vaghezza contenutistica, tale da rendere talora irragionevole l’applicazione del principio in commento. La recente L. delega 9 agosto 2023, n. 111 per la riforma del sistema tributario, cui ha fatto seguito il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, rivede i citati criteri, ma non sembra pervenire ad una soddisfacente rivisitazione della materia. Nell’ambito di una ricerca sviluppata in seno alla European Association of Tax Law Professors (EATLP), sono state sviluppate alcune riflessioni circa nuovi possibili criteri di determinazione della residenza, che trovano nella valorizzazione degli “atti di consumo” del reddito e patrimonio un originale ed oggettivo indicatore del collegamento con il territorio dello Stato.
La residenza fiscale delle persone fisiche ed il principio di tassazione su base mondiale alla prova del XXI secolo. Critica della disciplina vigente e prospettive di riforma
Lorenzo Pennesi
2024-01-01
Abstract
Il principio di tassazione su base mondiale applicato alle persone fisiche esprime la pretesa dello Stato di imporre la propria sovranità fiscale sui soggetti passivi che nel suo territorio hanno residenza, in relazione ai redditi ovunque prodotti nel mondo. La giustificazione logico-giuridica di tale principio è ravvisabile nella appartenenza economica del consociato alla “comunità-Stato” (c.d. economic allegiance) e conserva, nella società tecnologica e globalizzata del terzo millennio, una sostanziale attualità di carattere politico e strategico, tutelando l’equità e la neutralità del prelievo. I criteri di attribuzione della residenza fiscale previsti dall’art. 2 TUIR appaiono invece connotati da plurime problematiche applicative e da una eccessiva vaghezza contenutistica, tale da rendere talora irragionevole l’applicazione del principio in commento. La recente L. delega 9 agosto 2023, n. 111 per la riforma del sistema tributario, cui ha fatto seguito il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, rivede i citati criteri, ma non sembra pervenire ad una soddisfacente rivisitazione della materia. Nell’ambito di una ricerca sviluppata in seno alla European Association of Tax Law Professors (EATLP), sono state sviluppate alcune riflessioni circa nuovi possibili criteri di determinazione della residenza, che trovano nella valorizzazione degli “atti di consumo” del reddito e patrimonio un originale ed oggettivo indicatore del collegamento con il territorio dello Stato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.