L’istituzione di un trust c.d. “di alto scopo umanitario” è del tutto improduttiva di effetti giuridici nei confronti dell’Amministrazione finanziaria atteso che l’ordinamento giuridico non ammette in nessun caso che l’autonomia privata possa giustificare una auto-sottrazione del consociato alle obbligazioni di natura civile e fiscale. I tributi locali IMU e TASI sono pertanto dovuti da colui che riveste la contestuale posizione di disponente, trustee e beneficiario nell’ambito di tale trust, risultandone per l’effetto unico soggetto passivo a fini tributari.

La fiscalità e il paradosso pseudo-legale dei trust “di alto scopo umanitario” (CGT 2 grado Lombardia, 30 gennaio 2023)

Lorenzo Pennesi
2023-01-01

Abstract

L’istituzione di un trust c.d. “di alto scopo umanitario” è del tutto improduttiva di effetti giuridici nei confronti dell’Amministrazione finanziaria atteso che l’ordinamento giuridico non ammette in nessun caso che l’autonomia privata possa giustificare una auto-sottrazione del consociato alle obbligazioni di natura civile e fiscale. I tributi locali IMU e TASI sono pertanto dovuti da colui che riveste la contestuale posizione di disponente, trustee e beneficiario nell’ambito di tale trust, risultandone per l’effetto unico soggetto passivo a fini tributari.
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