l contributo si sofferma sulla sentenza n. 46129/2021, con la quale la VI Sezione penale della suprema Corte delinea il perimetro entro il quale può ritenersi ammissibile il ricorso del P.M. avverso l’ordinanza che, in sede di riesame, ha escluso il presupposto della gravità indiziaria. A parere dei giudici di legittimità, «[I]l p.m. deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’ art. 275, comma 3, c.p.p.»
I POTERI PROBATORI DEL PM NELL ́IMPUGNAZIONE CAUTELARE
Nocerino W
2022-01-01
Abstract
l contributo si sofferma sulla sentenza n. 46129/2021, con la quale la VI Sezione penale della suprema Corte delinea il perimetro entro il quale può ritenersi ammissibile il ricorso del P.M. avverso l’ordinanza che, in sede di riesame, ha escluso il presupposto della gravità indiziaria. A parere dei giudici di legittimità, «[I]l p.m. deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all’ art. 275, comma 3, c.p.p.»I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.