Nell’era pandemica si riaccende il dibattito sul complesso bilanciamento tra la tutela del diritto alla salute del detenuto in vinculis e le esigenze di sicurezza collettiva. Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità - nell’individuare il punto di equilibrio tra le due prerogative - (ri)affermano il principio per cui la verifica di compatibilità tra le condizioni di salute del soggetto ristretto e la detenzione intramuraria (ex art. 275, comma 4-bis c.p.p.) deve basarsi sulla valutazione concreta, effettiva e attuale del rischio da contagio. L’autrice, dopo aver ripercorso le tappe della legislazione emergenziale e i riflessi giurisprudenziali, si concentra sul perimetro di operatività dell’istituto della detenzione domiciliare umanitaria, valutando la possibilità di ricomprendere nel concetto di “gravi patologie” anche il rischio da contagio. La pronuncia offre anche lo spunto per interrogarsi sull’opportunità di introdurre automatismi cautelari legati al titolo di reato o all’entità della pena ovvero prediligere valutazioni alla luce del pericolo concreto da scongiurare e del percorso rieducativo del singolo detenuto.

Il criterio di adeguatezza della custodia cautelare in carcere ai tempi del Covid-19

Nocerino W
2021-01-01

Abstract

Nell’era pandemica si riaccende il dibattito sul complesso bilanciamento tra la tutela del diritto alla salute del detenuto in vinculis e le esigenze di sicurezza collettiva. Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità - nell’individuare il punto di equilibrio tra le due prerogative - (ri)affermano il principio per cui la verifica di compatibilità tra le condizioni di salute del soggetto ristretto e la detenzione intramuraria (ex art. 275, comma 4-bis c.p.p.) deve basarsi sulla valutazione concreta, effettiva e attuale del rischio da contagio. L’autrice, dopo aver ripercorso le tappe della legislazione emergenziale e i riflessi giurisprudenziali, si concentra sul perimetro di operatività dell’istituto della detenzione domiciliare umanitaria, valutando la possibilità di ricomprendere nel concetto di “gravi patologie” anche il rischio da contagio. La pronuncia offre anche lo spunto per interrogarsi sull’opportunità di introdurre automatismi cautelari legati al titolo di reato o all’entità della pena ovvero prediligere valutazioni alla luce del pericolo concreto da scongiurare e del percorso rieducativo del singolo detenuto.
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