Le quaestiones affrontate nel caso di specie, attengono alla corretta interpretazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e in particolare, degli artt. 2, 3 e 9 della stessa. In primis, la Corte di Lussemburgo è chiamata a definire l'ambito di applicazione della direttiva in esame in relazione alla registrazione della deposizione dell'indagato in un commissariato di polizia e la conseguente diffusione del video su internet, ovvero se le attività in esame possano o meno rientrare nella nozione di dato personale e di trattamento di dato personale che, ai sensi dell'art. 2, lett. a) e b) della predetta direttiva, risultano oggetto di tutela del diritto dell'Unione. Contestualmente, i giudici sono tenuti a verificare che non sussista alcuna condizione che giustifichi l'inapplicabilità del diritto dell'Unione, ossia constatare che il trattamento di dati personali non sia effettuato per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, non abbia carattere esclusivamente domestico e non abbia ad oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia penale (ai sensi dell'art. 3, comma 2 della direttiva 95/46). In secondo luogo, la Corte deve fornire la corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 9 della direttiva 95/46 che, in assenza delle condizioni che ex se escludono l'applicabilità della stessa, prevede esenzioni e deroghe alle disposizioni in esame qualora in trattamento dei dati personali sia effettuato esclusivamente a scopi giornalistici.

Diritto alla riservatezza vs libertà di espressione. Il dialogo tra le Corti

Nocerino W
2019-01-01

Abstract

Le quaestiones affrontate nel caso di specie, attengono alla corretta interpretazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e in particolare, degli artt. 2, 3 e 9 della stessa. In primis, la Corte di Lussemburgo è chiamata a definire l'ambito di applicazione della direttiva in esame in relazione alla registrazione della deposizione dell'indagato in un commissariato di polizia e la conseguente diffusione del video su internet, ovvero se le attività in esame possano o meno rientrare nella nozione di dato personale e di trattamento di dato personale che, ai sensi dell'art. 2, lett. a) e b) della predetta direttiva, risultano oggetto di tutela del diritto dell'Unione. Contestualmente, i giudici sono tenuti a verificare che non sussista alcuna condizione che giustifichi l'inapplicabilità del diritto dell'Unione, ossia constatare che il trattamento di dati personali non sia effettuato per l'esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario, non abbia carattere esclusivamente domestico e non abbia ad oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato e le attività dello Stato in materia penale (ai sensi dell'art. 3, comma 2 della direttiva 95/46). In secondo luogo, la Corte deve fornire la corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 9 della direttiva 95/46 che, in assenza delle condizioni che ex se escludono l'applicabilità della stessa, prevede esenzioni e deroghe alle disposizioni in esame qualora in trattamento dei dati personali sia effettuato esclusivamente a scopi giornalistici.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/410860
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