The supreme Court’s Joint Chambers, solving the jurisprudence’s doubts about the possibility to use a “captatore informatico” (Trojan virus) in criminal trails, allows wiretapping in communications between present via compu- terized sensor placed in portable electronic devices, even in private abodes; the decision also says unnecessary the indication of the places in which the activity could be executed in the authorizing decree, but asks that the proceeding has to be inherent in «organized crime’s felonies, even terroristic (ex art. 13 d.l. n. 152 del 1991)».

Dirimendo i dubbi della giurisprudenza di legittimità in merito all’utilizzabilità del captatore informatico (trojan virus) nel procedimento penale, le Sezioni unite riconoscono la possibilità di dar luogo ad un’intercettazione di comunicazioni tra presenti, mediante l’istallazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, anche nei luoghi di privata dimora; la sentenza ritiene altresì non necessaria l’indicazione dei luoghi in cui tale attività possa essere espletata nel decreto autorizzativo, richiedendo solo che il procedimento sia relativo a «delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991)».

Le Sezioni Unite risolvono l’enigma: l’utilizzabilità del “captatore informatico” nel processo penale

Nocerino W
2016-01-01

Abstract

The supreme Court’s Joint Chambers, solving the jurisprudence’s doubts about the possibility to use a “captatore informatico” (Trojan virus) in criminal trails, allows wiretapping in communications between present via compu- terized sensor placed in portable electronic devices, even in private abodes; the decision also says unnecessary the indication of the places in which the activity could be executed in the authorizing decree, but asks that the proceeding has to be inherent in «organized crime’s felonies, even terroristic (ex art. 13 d.l. n. 152 del 1991)».
2016
Dirimendo i dubbi della giurisprudenza di legittimità in merito all’utilizzabilità del captatore informatico (trojan virus) nel procedimento penale, le Sezioni unite riconoscono la possibilità di dar luogo ad un’intercettazione di comunicazioni tra presenti, mediante l’istallazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili, anche nei luoghi di privata dimora; la sentenza ritiene altresì non necessaria l’indicazione dei luoghi in cui tale attività possa essere espletata nel decreto autorizzativo, richiedendo solo che il procedimento sia relativo a «delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991)».
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