Si analizza 1’articolato provvisorio del Codice del processo amministrativo per verificare se sia ascrivibile ad un codice di stampo, ottocentesco, un codice di settore o un testo unico. L'Autore premette una ricostruzione delle nozioni delle tre tipologie di raccolta di leggi ed espone le ragioni per cui non vi è stato un codice illuministico di diritto amministrativo, quindi passa a considerare come è venuta a formarsi la disciplina sul processo amministrativo, evidenziando l'opera pretoria della giurisprudenza e sistematizzante della dottrina. Vengono, poi, descritti i contenuti delle tre deleghe legislative sul processo amministrativo (la legge c.d. Brunetta, la legge di recepimento delle disposizioni comunitarie del 2008 e la legge n. 69 del 2009), sottolineando la diversità di fini, principi e criteri direttivi, per constatare che la delega generale sul processo amministrativo, i cui tempi per l'adozione del decreto legislativo sono più lunghi, avrebbe, consentito un coordinamento; invece, la bozza di Codice del processo amministrativo recepisce supinamente i decreti delegati adottati in esecuzione delle altre due deleghe inserendoli in appositi Capi del Titolo V del Libro quarto sui riti speciali. Richiamati, infine, i caratteri salienti dei tre tipi di raccolta normativa, giunge alla conclusione che l'articolato non presenta completezza, né certezza e si eterointegra con i principi generali desumibili dal codice di procedura civile, ma, per il richiamo formale all'art. 20 della legge n. 59 del 197 ed alle innovazioni introdotte, può tendenzialmente annoverarsi tra i codici di nuova generazione o di settore.
La natura giuridica dell’articolato provvisorio denominato codice del processo amministrativo
FOLLIERI, ENRICO
2010-01-01
Abstract
Si analizza 1’articolato provvisorio del Codice del processo amministrativo per verificare se sia ascrivibile ad un codice di stampo, ottocentesco, un codice di settore o un testo unico. L'Autore premette una ricostruzione delle nozioni delle tre tipologie di raccolta di leggi ed espone le ragioni per cui non vi è stato un codice illuministico di diritto amministrativo, quindi passa a considerare come è venuta a formarsi la disciplina sul processo amministrativo, evidenziando l'opera pretoria della giurisprudenza e sistematizzante della dottrina. Vengono, poi, descritti i contenuti delle tre deleghe legislative sul processo amministrativo (la legge c.d. Brunetta, la legge di recepimento delle disposizioni comunitarie del 2008 e la legge n. 69 del 2009), sottolineando la diversità di fini, principi e criteri direttivi, per constatare che la delega generale sul processo amministrativo, i cui tempi per l'adozione del decreto legislativo sono più lunghi, avrebbe, consentito un coordinamento; invece, la bozza di Codice del processo amministrativo recepisce supinamente i decreti delegati adottati in esecuzione delle altre due deleghe inserendoli in appositi Capi del Titolo V del Libro quarto sui riti speciali. Richiamati, infine, i caratteri salienti dei tre tipi di raccolta normativa, giunge alla conclusione che l'articolato non presenta completezza, né certezza e si eterointegra con i principi generali desumibili dal codice di procedura civile, ma, per il richiamo formale all'art. 20 della legge n. 59 del 197 ed alle innovazioni introdotte, può tendenzialmente annoverarsi tra i codici di nuova generazione o di settore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.