La trascrizione della domanda e l'iscrizione dell'ipoteca godono da sempre, nel nostro ordinamento, di una particolare stabilità, potendo esser cancellate soltanto previo consenso delle parti interessate oppure, in mancanza, in virtù di ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato. Dal momento che tale meccanismo si presta a facili abusi, si discute da tempo se ed entro quali limiti si possa disporre la cancellazione di tali formalità ex art. 700 c.p.c. L'esame della disciplina contenuta nei codici previgenti consente di comprendere che le origini del problema sono da rinvenirsi nelle scelte operate dal legislatore fascista che, da un lato, ampliò notevolmente l'elenco delle domande trascrivibili prescrivendo l'obbligatorietà della trascrizione, dall'altro incluse la cassazione tra i mezzi ordinari di impugnazione. Col risultato che la complessiva regolamentazione della pubblicità immobiliare fu palesemente e pericolosamente sbilanciata in favore dell'attore. Alla luce di tali considerazioni e dopo aver analizzato la dottrina e la giurisprudenza in materia, si giunge ad affermare che la cancellazione della domanda e dell'iscrizione ipotecaria può senz'altro essere ordinata ex art. 700 c.p.c. quando la formalità sia stata eseguita contra legem. Inoltre, facendo leva sul nuovo regime di stabilità dei provvedimenti cautelari anticipatori e sul fatto che la cancellazione non è indissolubilmente collegata all'accertamento definitivo del merito, viene posto in evidenza che il ricorso al provvedimento d'urgenza dovrebbe esser consentito anche nelle ipotesi in cui la cancellazione sia richiesta per motivi di rito oppure per vizi dell'atto. Con la precisazione però che, in questi casi, l'ordine del giudice dovrebbe essere diretto non già al conservatore bensì alla controparte. Le conclusioni sono dedicate a rilievi de iure condendo.

Sul provvedimento d'urgenza per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e dell'iscrizione ipotecaria.

FUIANO, MARIO PIO
2007-01-01

Abstract

La trascrizione della domanda e l'iscrizione dell'ipoteca godono da sempre, nel nostro ordinamento, di una particolare stabilità, potendo esser cancellate soltanto previo consenso delle parti interessate oppure, in mancanza, in virtù di ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato. Dal momento che tale meccanismo si presta a facili abusi, si discute da tempo se ed entro quali limiti si possa disporre la cancellazione di tali formalità ex art. 700 c.p.c. L'esame della disciplina contenuta nei codici previgenti consente di comprendere che le origini del problema sono da rinvenirsi nelle scelte operate dal legislatore fascista che, da un lato, ampliò notevolmente l'elenco delle domande trascrivibili prescrivendo l'obbligatorietà della trascrizione, dall'altro incluse la cassazione tra i mezzi ordinari di impugnazione. Col risultato che la complessiva regolamentazione della pubblicità immobiliare fu palesemente e pericolosamente sbilanciata in favore dell'attore. Alla luce di tali considerazioni e dopo aver analizzato la dottrina e la giurisprudenza in materia, si giunge ad affermare che la cancellazione della domanda e dell'iscrizione ipotecaria può senz'altro essere ordinata ex art. 700 c.p.c. quando la formalità sia stata eseguita contra legem. Inoltre, facendo leva sul nuovo regime di stabilità dei provvedimenti cautelari anticipatori e sul fatto che la cancellazione non è indissolubilmente collegata all'accertamento definitivo del merito, viene posto in evidenza che il ricorso al provvedimento d'urgenza dovrebbe esser consentito anche nelle ipotesi in cui la cancellazione sia richiesta per motivi di rito oppure per vizi dell'atto. Con la precisazione però che, in questi casi, l'ordine del giudice dovrebbe essere diretto non già al conservatore bensì alla controparte. Le conclusioni sono dedicate a rilievi de iure condendo.
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