Il problema affrontato nel saggio attiene all’assegnazione dei nomi di dominio in internet, considerata la grande diffusione di tale strumento e come il medesimo ha cambiato e continua a cambiare le abitudini di vita, dunque anche in ragione dei prevedibili e non usi che ne potranno derivare ancora nel tempo. Risulta con tutta evidenza la difficoltà di risolvere il problema della assegnazione dei nomi di dominio con una o più regole specifiche definite. Le peculiarità proprie dello strumento internet, l’assenza di una normativa ad hoc, la novità delle fattispecie sottoposte all’attenzione dei giudici unitamente alla impossibilità di adoperare disposizioni già elaborate in altri settori del diritto, se non in limitati casi, fanno sì che il problema dell’assegnazione dei nomi di dominio sia ancora lontano dal trovare una soluzione pacificamente accolta, anche dopo i recenti interventi normativi (codice proprietà industriali). Scartata l’ipotesi di affrontare ogni fattispecie con il ricorso alla disciplina dettata per la concorrenza sleale e per i segni distintivi dell’impresa, in considerazione della diversità dei casi che si possono verificare e dell’impossibilità di ricondurre ogni situazione al rapporto tra imprese concorrenti, si è esaminata la proposta ricostruttiva, interessante ma non convincente, di quella dottrina che ha individuato il problema derivante dall’assegnazione dei nomi di dominio in internet “nell’agganciamento” della clientela effettuato con i nomi riproducenti marchi altrui. Si è riscontrato, infatti, che anche l’acquirente tradizionale potrebbe essere distolto dalle vetrine di altre attività commerciali presenti sul cammino che lo separa dall’azienda che gli interessa. Il problema, allora, deve essere affrontato tenendo nel dovuto conto non soltanto la prospettiva di colui il quale reclama l’illegittimo uso che altri faccia del nome a dominio, ma anche quella dell’utente internet. Nel considerare quest’ultima risulta con chiarezza che il web facilita la concorrenza. Sembra, inoltre, che l’utente in cerca di un prodotto non digiti istintivamente il nome del medesimo, stante la diversità di criteri adoperati per la scelta dei nomi di dominio da registrare. L’utente adopera piuttosto i motori di ricerca al fine di rinvenire l’indirizzo esatto del sito internet che interessa. Di conseguenza il problema dell’esatta corrispondenza tra nome del marchio e nome di dominio in internet si svilisce. La necessità di regole, dunque, riguarda anzitutto i motori di ricerca: in particolare l’opportunità da parte di questi ultimi di fornire bene in evidenza il collegamento a siti c.d. ufficiali, che presentino il maggior grado di collegamento con il contenuto voluto dall’utente. Quindi di seguito quelli che abbiano un collegamento di grado inferiore; chiaro, inoltre, deve risultare il carattere di sito sponsorizzato. Regole servirebbero pure per l’assegnazione dei TLDN (“.it”, “.com”, ecc.), in ragione dell’esigenza di tutelare l’affidamento riposto dagli utenti, distinguendo le attività commerciali dalle altre. Una diversa interpretazione dell’art. 10 delle Regole di Naming, laddove si prevede il divieto di accaparramento dei nomi a dominio, invece, consentirebbe di evitare il fenomeno opposto a quello sinora avuto: eviterebbe l’accaparramento da parte del soggetto legittimato di tutti quei domíni con differenti TLDN che interessano, escludendo così le posizioni di altri soggetti egualmente legittimati. Da ultimo, in situazioni di insanabile conflitto, si potrebbe consentire l’apparizione sul medesimo sito dei banners o links di riferimento dei soggetti in conflitto, sì da contemperare tutte le situazioni in conflitto: quella dei pretendenti ad essere facilmente individuati e quella degli utenti a non essere confusi. Di conseguenza, pare condivisibile la scelta del legislatore, che ha emanato il codice delle proprietà industriali, di parificare il nome a dominio con il segno distintivo dell’impresa. Con l’avvertenza che siffatta soluzione non esaurisce la funzione dei nomi a dominio né, quindi, i problemi derivanti dalla loro assegnazione. Pare apprezzabile, inoltre, la scelta del legislatore comunitario che nella registrazione del nuovo TLDN “.eu” ha accordato preferenza non soltanto ai titolari del marchio corrispondente al dominio da registrare, ma in generale ai «titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario». Con ciò non anteponendo il valore dell’impresa e del commercio ad ogni altro.

Sui nomi di dominio in Internet

GALLI, MARCO
2006-01-01

Abstract

Il problema affrontato nel saggio attiene all’assegnazione dei nomi di dominio in internet, considerata la grande diffusione di tale strumento e come il medesimo ha cambiato e continua a cambiare le abitudini di vita, dunque anche in ragione dei prevedibili e non usi che ne potranno derivare ancora nel tempo. Risulta con tutta evidenza la difficoltà di risolvere il problema della assegnazione dei nomi di dominio con una o più regole specifiche definite. Le peculiarità proprie dello strumento internet, l’assenza di una normativa ad hoc, la novità delle fattispecie sottoposte all’attenzione dei giudici unitamente alla impossibilità di adoperare disposizioni già elaborate in altri settori del diritto, se non in limitati casi, fanno sì che il problema dell’assegnazione dei nomi di dominio sia ancora lontano dal trovare una soluzione pacificamente accolta, anche dopo i recenti interventi normativi (codice proprietà industriali). Scartata l’ipotesi di affrontare ogni fattispecie con il ricorso alla disciplina dettata per la concorrenza sleale e per i segni distintivi dell’impresa, in considerazione della diversità dei casi che si possono verificare e dell’impossibilità di ricondurre ogni situazione al rapporto tra imprese concorrenti, si è esaminata la proposta ricostruttiva, interessante ma non convincente, di quella dottrina che ha individuato il problema derivante dall’assegnazione dei nomi di dominio in internet “nell’agganciamento” della clientela effettuato con i nomi riproducenti marchi altrui. Si è riscontrato, infatti, che anche l’acquirente tradizionale potrebbe essere distolto dalle vetrine di altre attività commerciali presenti sul cammino che lo separa dall’azienda che gli interessa. Il problema, allora, deve essere affrontato tenendo nel dovuto conto non soltanto la prospettiva di colui il quale reclama l’illegittimo uso che altri faccia del nome a dominio, ma anche quella dell’utente internet. Nel considerare quest’ultima risulta con chiarezza che il web facilita la concorrenza. Sembra, inoltre, che l’utente in cerca di un prodotto non digiti istintivamente il nome del medesimo, stante la diversità di criteri adoperati per la scelta dei nomi di dominio da registrare. L’utente adopera piuttosto i motori di ricerca al fine di rinvenire l’indirizzo esatto del sito internet che interessa. Di conseguenza il problema dell’esatta corrispondenza tra nome del marchio e nome di dominio in internet si svilisce. La necessità di regole, dunque, riguarda anzitutto i motori di ricerca: in particolare l’opportunità da parte di questi ultimi di fornire bene in evidenza il collegamento a siti c.d. ufficiali, che presentino il maggior grado di collegamento con il contenuto voluto dall’utente. Quindi di seguito quelli che abbiano un collegamento di grado inferiore; chiaro, inoltre, deve risultare il carattere di sito sponsorizzato. Regole servirebbero pure per l’assegnazione dei TLDN (“.it”, “.com”, ecc.), in ragione dell’esigenza di tutelare l’affidamento riposto dagli utenti, distinguendo le attività commerciali dalle altre. Una diversa interpretazione dell’art. 10 delle Regole di Naming, laddove si prevede il divieto di accaparramento dei nomi a dominio, invece, consentirebbe di evitare il fenomeno opposto a quello sinora avuto: eviterebbe l’accaparramento da parte del soggetto legittimato di tutti quei domíni con differenti TLDN che interessano, escludendo così le posizioni di altri soggetti egualmente legittimati. Da ultimo, in situazioni di insanabile conflitto, si potrebbe consentire l’apparizione sul medesimo sito dei banners o links di riferimento dei soggetti in conflitto, sì da contemperare tutte le situazioni in conflitto: quella dei pretendenti ad essere facilmente individuati e quella degli utenti a non essere confusi. Di conseguenza, pare condivisibile la scelta del legislatore, che ha emanato il codice delle proprietà industriali, di parificare il nome a dominio con il segno distintivo dell’impresa. Con l’avvertenza che siffatta soluzione non esaurisce la funzione dei nomi a dominio né, quindi, i problemi derivanti dalla loro assegnazione. Pare apprezzabile, inoltre, la scelta del legislatore comunitario che nella registrazione del nuovo TLDN “.eu” ha accordato preferenza non soltanto ai titolari del marchio corrispondente al dominio da registrare, ma in generale ai «titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario». Con ciò non anteponendo il valore dell’impresa e del commercio ad ogni altro.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/5706
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