La pluralità di modelli di responsabilità amministrativa viene spiegata con la diversità degli ordini giurisdizionali che conoscono delle controversie in cui è parte, formale o soltanto sostanziale, la pubblica amministrazione: giudice ordinario, giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), Corte dei Conti e giudice comunitario, Vengono evidenziati nove fattori concomitanti che1 portano a più modelli di responsabilità e che riguardano gli aspetti soggettivi dell'organo giudicante (quattro) e quelli sostanziali o funzionali (cinque) e si saggia la possibilità della riconduzione ad un modello unitario indicando, de jure condendo, due soluzioni alternative che richiedono riforma costituzionale: attribuzione alla Corte di Cassazione avverso tutte le sentenze, anche quelle del giudice amministrativo e della Corte dei Conti, della giurisdizione per violazione di legge ovvero stabilire che la responsabilità della pubblica amministrazione è conosciuta in via esclusiva dal giudice amministrativo, ivi compresa quella erariale. Viene analizzata, quindi, la ipotesi evolutiva dell'ordinamento volta a ricondurre sotto il modello della responsabilità comunitaria ogni responsabilità e si giunge alla conclusione che: a) la responsabilità erariale, per la sua ontologica diversità, non può essere sussunta sotto quella comunitaria; b) la responsabilità delia pubblica amministrazione innanzi al giudice ordinario può identificarsi con gli elementi della responsabilità comunitaria, se si segue la fattispecie della responsabilità da inadempimento più che quella extra contrattuale; c) la responsabilità della pubblica amministrazione innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità è ritenuta di più difficile assimilazione a quella comunitaria per la specificità della tutela dell'interesse legittimo che non sempre è individuato dalla norma, essenziale punto di riferimento della responsabilità comunitaria che tutela il «diritto» derivante dalla previsione della normativa comunitaria.

Pluralità di modelli di responsabilità amministrativa e possibile unificazione sotto il modello comunitario

FOLLIERI, ENRICO
2008-01-01

Abstract

La pluralità di modelli di responsabilità amministrativa viene spiegata con la diversità degli ordini giurisdizionali che conoscono delle controversie in cui è parte, formale o soltanto sostanziale, la pubblica amministrazione: giudice ordinario, giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), Corte dei Conti e giudice comunitario, Vengono evidenziati nove fattori concomitanti che1 portano a più modelli di responsabilità e che riguardano gli aspetti soggettivi dell'organo giudicante (quattro) e quelli sostanziali o funzionali (cinque) e si saggia la possibilità della riconduzione ad un modello unitario indicando, de jure condendo, due soluzioni alternative che richiedono riforma costituzionale: attribuzione alla Corte di Cassazione avverso tutte le sentenze, anche quelle del giudice amministrativo e della Corte dei Conti, della giurisdizione per violazione di legge ovvero stabilire che la responsabilità della pubblica amministrazione è conosciuta in via esclusiva dal giudice amministrativo, ivi compresa quella erariale. Viene analizzata, quindi, la ipotesi evolutiva dell'ordinamento volta a ricondurre sotto il modello della responsabilità comunitaria ogni responsabilità e si giunge alla conclusione che: a) la responsabilità erariale, per la sua ontologica diversità, non può essere sussunta sotto quella comunitaria; b) la responsabilità delia pubblica amministrazione innanzi al giudice ordinario può identificarsi con gli elementi della responsabilità comunitaria, se si segue la fattispecie della responsabilità da inadempimento più che quella extra contrattuale; c) la responsabilità della pubblica amministrazione innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità è ritenuta di più difficile assimilazione a quella comunitaria per la specificità della tutela dell'interesse legittimo che non sempre è individuato dalla norma, essenziale punto di riferimento della responsabilità comunitaria che tutela il «diritto» derivante dalla previsione della normativa comunitaria.
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