The author comments a sentence that returns, after the Joint Sections’decision Dasgupta, to address the issue of the power of the Supreme Court to examine, in the absence of a specific ground for appeal, the question of conventional violation, and, in particular, the question of compliance with the principle of proportionality pursuant to art. 1 Prot. Add. n. 1 ECHR, as interpreted in G.I.E.M. v. Italy. Having highlighted the critical issues of the arguments in support of the decision, he considers the opportunity to raise a question of the constitutional legitimacy of art. 609, paragraph 2 of the Criminal Code.

L’autore commenta una sentenza che torna, dopo le Sezioni unite Dasgupta, ad affrontare il tema del potere della Cassazione di esaminare, in assenza di uno specifico motivo di ricorso, la questione della violazione convenzionale, e, in particolare, la questione del rispetto del principio di proporzionalità di cui all’art. 1 Prot. addiz. n. 1 CEDU, così come interpretato in G.I.E.M. c. Italia. Evidenziate le criticità degli argomenti posti a sostegno della decisione, viene prospettata l’opportunità di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 609, comma 2 c.p.p.

La Cassazione può esaminare d'ufficio la questione della violazione della CEDU: tra rilevanza ultra partes della sentenza di Strasburgo, ius superveniens e pena illegale

Alessandro Valenti
2021-01-01

Abstract

The author comments a sentence that returns, after the Joint Sections’decision Dasgupta, to address the issue of the power of the Supreme Court to examine, in the absence of a specific ground for appeal, the question of conventional violation, and, in particular, the question of compliance with the principle of proportionality pursuant to art. 1 Prot. Add. n. 1 ECHR, as interpreted in G.I.E.M. v. Italy. Having highlighted the critical issues of the arguments in support of the decision, he considers the opportunity to raise a question of the constitutional legitimacy of art. 609, paragraph 2 of the Criminal Code.
2021
L’autore commenta una sentenza che torna, dopo le Sezioni unite Dasgupta, ad affrontare il tema del potere della Cassazione di esaminare, in assenza di uno specifico motivo di ricorso, la questione della violazione convenzionale, e, in particolare, la questione del rispetto del principio di proporzionalità di cui all’art. 1 Prot. addiz. n. 1 CEDU, così come interpretato in G.I.E.M. c. Italia. Evidenziate le criticità degli argomenti posti a sostegno della decisione, viene prospettata l’opportunità di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art. 609, comma 2 c.p.p.
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