L’art. 63 c.g.s. FIGC disciplina i rimedi straordinari esperibili avverso le decisioni inappellabili (o divenute irrevocabili) rese dagli organi di giustizia sportiva. Nel saggio si vuol dimostrare che detta norma, nella parte in cui consente che la revocazione sia esperibile «se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia», si pone in conflitto con gli ordinamenti europeo e domestico.
La revocazione per fatti nuovi: rilievi critici a margine dell'art. 63 c.g.s. FIGC
Mario Pio Fuiano
2024-01-01
Abstract
L’art. 63 c.g.s. FIGC disciplina i rimedi straordinari esperibili avverso le decisioni inappellabili (o divenute irrevocabili) rese dagli organi di giustizia sportiva. Nel saggio si vuol dimostrare che detta norma, nella parte in cui consente che la revocazione sia esperibile «se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia», si pone in conflitto con gli ordinamenti europeo e domestico.File in questo prodotto:
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