L’obiettivo del contributo è fare il punto sul percorso evolutivo della giurisprudenza che, nel corso dei decenni, al fine di rafforzare la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori di fronte a condotte datoriali ostili, vessatorie e persecutorie perpetrate a loro danno all’interno dei luoghi di lavoro e in mancanza di una regolazione legislativa ad hoc, non solo è pervenuta alla creazione delle fattispecie del mobbing e dello straining, ma più di recente - facendo leva sulla forza espansiva dell’art. 2087 c.c. - si è spinta nella direzione di ampliare ulteriormente la tutela risarcitoria in favore dei lavoratori (anche in assenza di una dinamica persecutoria tipica del mobbing), condannando tutti i comportamenti colposi del datore di lavoro idonei a creare un ambiente lavorativo conflittuale, nocivo, stressogeno e lesivo della salute e della dignità dei dipendenti.
Dal mobbing allo stress da conflittualità lavorativa: la Cassazione consolida la vis espansiva dell’art. 2087 c.c.
PASQUARELLA V.
2024-01-01
Abstract
L’obiettivo del contributo è fare il punto sul percorso evolutivo della giurisprudenza che, nel corso dei decenni, al fine di rafforzare la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori di fronte a condotte datoriali ostili, vessatorie e persecutorie perpetrate a loro danno all’interno dei luoghi di lavoro e in mancanza di una regolazione legislativa ad hoc, non solo è pervenuta alla creazione delle fattispecie del mobbing e dello straining, ma più di recente - facendo leva sulla forza espansiva dell’art. 2087 c.c. - si è spinta nella direzione di ampliare ulteriormente la tutela risarcitoria in favore dei lavoratori (anche in assenza di una dinamica persecutoria tipica del mobbing), condannando tutti i comportamenti colposi del datore di lavoro idonei a creare un ambiente lavorativo conflittuale, nocivo, stressogeno e lesivo della salute e della dignità dei dipendenti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.