La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza in commento, è stata chiamata a stabilire se le perdite accumulate su base pluriennale da una società che appartiene ad un gruppo multinazionale possano dirsi genuine. Invero, l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi delle indicazioni fornite nel par. 1.129 delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, aveva ritenuto che tali perdite fossero indice di un servizio inter-company nascosto e non remunerato, senza null’altro provare. I Giudici di seconde cure chiariscono che nelle verifiche da transfer pricing non sono ammissibili controlli automatici, su base meramente presuntiva, giac- ché, ferma restando la facoltà del contribuente di fornire prova contraria ex art. 2697 c.c., è onere dell’amministrazione delineare le reali circostanze economiche e finanziarie che sottendono i rapporti tra imprese associate.
Recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di transfer pricing, realizzo delle perdite ed onere della prova
Lorenzo Pennesi
2020-01-01
Abstract
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza in commento, è stata chiamata a stabilire se le perdite accumulate su base pluriennale da una società che appartiene ad un gruppo multinazionale possano dirsi genuine. Invero, l’Amministrazione finanziaria, avvalendosi delle indicazioni fornite nel par. 1.129 delle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento, aveva ritenuto che tali perdite fossero indice di un servizio inter-company nascosto e non remunerato, senza null’altro provare. I Giudici di seconde cure chiariscono che nelle verifiche da transfer pricing non sono ammissibili controlli automatici, su base meramente presuntiva, giac- ché, ferma restando la facoltà del contribuente di fornire prova contraria ex art. 2697 c.c., è onere dell’amministrazione delineare le reali circostanze economiche e finanziarie che sottendono i rapporti tra imprese associate.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.