Non rileva, ai fini della deducibilità delle spese di sponsorizzazione, l’inadeguatezza del ritorno economico e di immagine rispetto alle spese sostenute, alla luce delle dimensioni dei loghi applicati e della atipicità degli eventi sponsorizzati rispetto all'attività dello sponsor; ai fini dell’inerenza e quindi della deducibilità della spesa, infatti, occorre considerare la correlazione tra costi e attività imprenditoriale, non potendosi escludere la sussistenza dell’inerenza a causa dell’anti-economicità`.
Riflessioni sul principio di inerenza applicato alle spese di sponsorizzazione. Il contributo della più recente giurisprudenza di legittimità
Lorenzo Pennesi
2021-01-01
Abstract
Non rileva, ai fini della deducibilità delle spese di sponsorizzazione, l’inadeguatezza del ritorno economico e di immagine rispetto alle spese sostenute, alla luce delle dimensioni dei loghi applicati e della atipicità degli eventi sponsorizzati rispetto all'attività dello sponsor; ai fini dell’inerenza e quindi della deducibilità della spesa, infatti, occorre considerare la correlazione tra costi e attività imprenditoriale, non potendosi escludere la sussistenza dell’inerenza a causa dell’anti-economicità`.File in questo prodotto:
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