L’istituzione, quale unico erede universale, del trust già istituito dal de cuius e avente lo scopo, dopo la morte del disponente e del coniuge, di porre in essere attività di utilità sociale e quale beneficiario finale una ONLUS non può giovarsi dell’ipotesi esentiva dell'imposta sulle successione e donazione di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990, in quanto il fondo in trust sarà attribuito alla ONLUS solo allo scadere del termine finale, individuato in ottanta anni dall’istituzione del trust, lasso di tempo tanto lungo da far ritenere tale attribuzione incerta ed eventuale.
Applicabilità dell’imposta di successione al trust erede universale in luogo della onlus designata beneficiario finale (ctr Toscana, 6 settembre 2022)
lorenzo pennesi
2023-01-01
Abstract
L’istituzione, quale unico erede universale, del trust già istituito dal de cuius e avente lo scopo, dopo la morte del disponente e del coniuge, di porre in essere attività di utilità sociale e quale beneficiario finale una ONLUS non può giovarsi dell’ipotesi esentiva dell'imposta sulle successione e donazione di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 346 del 1990, in quanto il fondo in trust sarà attribuito alla ONLUS solo allo scadere del termine finale, individuato in ottanta anni dall’istituzione del trust, lasso di tempo tanto lungo da far ritenere tale attribuzione incerta ed eventuale.File in questo prodotto:
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