Lo sfruttamento commerciale dei diritti dell’immagine da parte di un personaggio noto costituisce una fattispecie frequente e rilevante nell’era della digital economy giacché impone all’interprete di interrogarsi in ordine alla qualificazione giuridica dei redditi così conseguiti e al relativo criterio di collegamento con il territorio dello Stato. Invero, l’impiego dell’immagine su piattaforme e canali di comunicazione digitali abbatte ogni confine geografico e permette alla celebrità/influencer, in tempo reale, di interagire con la platea degli utenti, ovunque essi siano collocati nel mondo. In questa prospettiva, lo sfruttamento sistematico e costante di questi diritti genera un flusso reddituale che può essere inquadrato nella categoria dei redditi da lavoro autonomo in senso stretto, ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR e che, sul versante territoriale, può essere allocato in Italia ove l’attività sia ivi svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) TUIR. Quest’ultimo criterio, tuttavia, deve essere interpretato valorizzando il c.d. «place of value creation», costituito nel caso di specie dalla interazione digitale tra contenuto recante l’immagine della celebrità ed utente, dovendosi rigettare la ricostruzione operata dai giudici tributari che, ancorata a paradigmi tradizionali, vorrebbe ricondurlo al luogo fisico ove avviene la mera gestione dei diritti d’immagine.

Natura giuridica e allocazione territoriale dei redditi tratti dallo sfruttamento dell’immagine personale. note critiche e considerazioni di sistema

Lorenzo Pennesi
2022-01-01

Abstract

Lo sfruttamento commerciale dei diritti dell’immagine da parte di un personaggio noto costituisce una fattispecie frequente e rilevante nell’era della digital economy giacché impone all’interprete di interrogarsi in ordine alla qualificazione giuridica dei redditi così conseguiti e al relativo criterio di collegamento con il territorio dello Stato. Invero, l’impiego dell’immagine su piattaforme e canali di comunicazione digitali abbatte ogni confine geografico e permette alla celebrità/influencer, in tempo reale, di interagire con la platea degli utenti, ovunque essi siano collocati nel mondo. In questa prospettiva, lo sfruttamento sistematico e costante di questi diritti genera un flusso reddituale che può essere inquadrato nella categoria dei redditi da lavoro autonomo in senso stretto, ai sensi dell’art. 53, comma 1, TUIR e che, sul versante territoriale, può essere allocato in Italia ove l’attività sia ivi svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d) TUIR. Quest’ultimo criterio, tuttavia, deve essere interpretato valorizzando il c.d. «place of value creation», costituito nel caso di specie dalla interazione digitale tra contenuto recante l’immagine della celebrità ed utente, dovendosi rigettare la ricostruzione operata dai giudici tributari che, ancorata a paradigmi tradizionali, vorrebbe ricondurlo al luogo fisico ove avviene la mera gestione dei diritti d’immagine.
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