Le indicazioni contenute nella legge delega n. 111 del 2023, per quanto specificamente riguarda la tutelare cautelare, hanno trovato attuazione nell’art. 1, 1 ̊ comma, del d.lgs. n. 220 del 2023, che ha apportato rilevanti modifiche all’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, prevedendo, tra l’altro, l’impugnabilità dell’ordinanza cautelare (lett. s), e l’inserimento del nuovo art. 47-ter, che ha disciplinato la possibilità di definire il giudizio di merito in esito alla domanda di sospensione con una sentenza “in forma semplificata” (lett. t). Ne risulta, da un lato, l’introduzione di uno strumento (l’impugnazione dell’ordinanza cautelare), che era stato già in passato preconizzato e che, proprio per questo, avrebbe potuto essere meglio congegnato sul piano procedimentale. Dall’altro lato, onde evitare eccessivi allarmismi, forse è opportuno non attribuire alla decisione semplificata, mutuata dal processo amministrativo, più importanza di quella che (auspicabilmente) potrà avere nella pratica. Del resto, le novità normative introdotte non possono essere lette disgiuntamente rispetto alle innovazioni della riforma intervenuta con la legge n. 130 del 2022, nella speranza che il rito tributario non sia segnato da un regresso, ma giunga ad un livello più elevato, assicurando alle parti di poter davvero godere di un giusto processo.

La tutela cautelare riformata: pregi (pochi) e difetti (molti)

ZANOTTI N
2024-01-01

Abstract

Le indicazioni contenute nella legge delega n. 111 del 2023, per quanto specificamente riguarda la tutelare cautelare, hanno trovato attuazione nell’art. 1, 1 ̊ comma, del d.lgs. n. 220 del 2023, che ha apportato rilevanti modifiche all’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, prevedendo, tra l’altro, l’impugnabilità dell’ordinanza cautelare (lett. s), e l’inserimento del nuovo art. 47-ter, che ha disciplinato la possibilità di definire il giudizio di merito in esito alla domanda di sospensione con una sentenza “in forma semplificata” (lett. t). Ne risulta, da un lato, l’introduzione di uno strumento (l’impugnazione dell’ordinanza cautelare), che era stato già in passato preconizzato e che, proprio per questo, avrebbe potuto essere meglio congegnato sul piano procedimentale. Dall’altro lato, onde evitare eccessivi allarmismi, forse è opportuno non attribuire alla decisione semplificata, mutuata dal processo amministrativo, più importanza di quella che (auspicabilmente) potrà avere nella pratica. Del resto, le novità normative introdotte non possono essere lette disgiuntamente rispetto alle innovazioni della riforma intervenuta con la legge n. 130 del 2022, nella speranza che il rito tributario non sia segnato da un regresso, ma giunga ad un livello più elevato, assicurando alle parti di poter davvero godere di un giusto processo.
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