Lo scorporo, nell’ambito dell’IVA, non suscita significativi problemi quanto le attività trasferite alla beneficiaria consistono in un’azienda o in un ramo d’azienda. L’operazione è anche scarsamente problematica relativamente al regime formale dell’IVA. Il tema centrale, quindi, è se questa operazione è anche fuori campo di applicazione dell’IVA (ossia se è una “non cessione” ai sensi dell’art. 19 della Direttiva 2006/112/CE) anche quando consiste nel trasferimento di attività specifiche che non costituiscono un’azienda o un ramo d’azienda. Il problema è esaminato alla luce dell’origine, delle modifiche e delle modifiche successive e delle complessive rationes dell’art. 2, comma 3, lett. f) del d.P.R. n. 633 del 1972. L’analisi dimostra che, sebbene le scissioni siano formalmente incluse in questa disposizione, non può assumersi per certo che il termine (ossia “scissioni”) è stato impiegato al fine di includere anche gli scopori. In regione di questo dubbio risulta anche importante determinare quando un trasferimento abbia ad oggetto una parte di un’universalità di beni ai sensi dell’art. 19 della Direttive 2006/112/CE.IV
La scissione mediante scorporo e l'IVA
Guglielmo Fransoni
2023-01-01
Abstract
Lo scorporo, nell’ambito dell’IVA, non suscita significativi problemi quanto le attività trasferite alla beneficiaria consistono in un’azienda o in un ramo d’azienda. L’operazione è anche scarsamente problematica relativamente al regime formale dell’IVA. Il tema centrale, quindi, è se questa operazione è anche fuori campo di applicazione dell’IVA (ossia se è una “non cessione” ai sensi dell’art. 19 della Direttiva 2006/112/CE) anche quando consiste nel trasferimento di attività specifiche che non costituiscono un’azienda o un ramo d’azienda. Il problema è esaminato alla luce dell’origine, delle modifiche e delle modifiche successive e delle complessive rationes dell’art. 2, comma 3, lett. f) del d.P.R. n. 633 del 1972. L’analisi dimostra che, sebbene le scissioni siano formalmente incluse in questa disposizione, non può assumersi per certo che il termine (ossia “scissioni”) è stato impiegato al fine di includere anche gli scopori. In regione di questo dubbio risulta anche importante determinare quando un trasferimento abbia ad oggetto una parte di un’universalità di beni ai sensi dell’art. 19 della Direttive 2006/112/CE.IVI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.