Il maggior rigore col quale è stato ridefinito il regime probatorio nel processo tributario da parte della l. n. 130 del 2022 deve essere salutato con favore, in quanto, se le modifiche introdotte saranno applicate sapientemente dai “nuovi” giudici professionali, potranno favorire la realizzazione degli obiettivi posti dal PNRR. Si sono, quindi, gettate le basi per portare il rito tributario ad un livello più elevato, assicurando al contribuente di poter godere di un giusto processo e, al tempo stesso, evitando che si formi un nuovo arretrato dinanzi alla Corte di Cassazione. Se questi obiettivi saranno effettivamente raggiunti, sarà solo il tempo a dircelo.

Le prove nel giudizio tributario alla luce degli obiettivi posti dal PNRR

ZANOTTI N.
2024-01-01

Abstract

Il maggior rigore col quale è stato ridefinito il regime probatorio nel processo tributario da parte della l. n. 130 del 2022 deve essere salutato con favore, in quanto, se le modifiche introdotte saranno applicate sapientemente dai “nuovi” giudici professionali, potranno favorire la realizzazione degli obiettivi posti dal PNRR. Si sono, quindi, gettate le basi per portare il rito tributario ad un livello più elevato, assicurando al contribuente di poter godere di un giusto processo e, al tempo stesso, evitando che si formi un nuovo arretrato dinanzi alla Corte di Cassazione. Se questi obiettivi saranno effettivamente raggiunti, sarà solo il tempo a dircelo.
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