Il contrasto al fenomeno dell’esterovestizione societaria assume valenza di principio generale dell’ordinamento e, perciò, è applicabile non soltanto alle imposte sui redditi, nel cui testo unico sono rinvenibili i criteri per la determinazione della residenza fiscale, ma anche alle imposte indirette, trovando il suo fondamento nel diritto tributario europeo, nel dovere costituzionale di partecipare alla spesa pubblica e nelle regole di derivazione UE e OCSE.
L’esterovestizione come principio generale applicabile anche all’imposta di registro?
ZANOTTI N.
2024-01-01
Abstract
Il contrasto al fenomeno dell’esterovestizione societaria assume valenza di principio generale dell’ordinamento e, perciò, è applicabile non soltanto alle imposte sui redditi, nel cui testo unico sono rinvenibili i criteri per la determinazione della residenza fiscale, ma anche alle imposte indirette, trovando il suo fondamento nel diritto tributario europeo, nel dovere costituzionale di partecipare alla spesa pubblica e nelle regole di derivazione UE e OCSE.File in questo prodotto:
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