Il tema del presupposto oggettivo della composizione negoziata della crisi di cui al comma 1 dell’art. 12 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 può essere affrontato sotto molteplici profili tra i quali quello del soggetto o dei soggetti che, pendenti le trattative, effettuano o possono incidentalmente trovarsi ad effettuare, una valutazione, una verifica o un accertamento dello «squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa». Se in principio ci si è concentrati sull’esperto nominato su istanza del debitore e dunque sulla sua preliminare valutazione dell’«esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica», l’applicazione della normativa ha evidenziato come a questa valutazione possano seguire un accertamento del presupposto da parte del tribunale eventualmente adito, pendente la composizione negoziata, per l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di uno dei soggetti diversi dal debitore di cui al secondo comma dell’art. 37 c.c.i.i., ma anche una verifica dello stesso presupposto da parte del tribunale adito dal debitore, ancora nel corso della procedura di composizione negoziata, per essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili o per ottenere la conferma o la proroga delle misure protettive. E ciò assume un certo rilievo ove lo squilibrio coincida con una situazione di insolvenza seppur reversibile, rischiando di catapultare l’imprenditore in una procedura di liquidazione giudiziale. In questo lavoro si intende dar conto dell’evoluzione che la normativa ha avuto sui profili della disciplina che in questa sede maggiormente interessano e sul dibattito che ne è conseguito, per poi svolgere in chiusura una breve riflessione sulle criticità di un sistema così delineato e sulla opportunità che si sviluppi al riguardo una più approfondita ed ampia analisi.

La reversibilità dell’insolvenza pendenti le trattative della composizione negoziata della crisi tra valutazione dell’esperto e verifiche e accertamenti delle autorità giudiziarie

Annamaria Dentamaro
2023-01-01

Abstract

Il tema del presupposto oggettivo della composizione negoziata della crisi di cui al comma 1 dell’art. 12 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 può essere affrontato sotto molteplici profili tra i quali quello del soggetto o dei soggetti che, pendenti le trattative, effettuano o possono incidentalmente trovarsi ad effettuare, una valutazione, una verifica o un accertamento dello «squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa». Se in principio ci si è concentrati sull’esperto nominato su istanza del debitore e dunque sulla sua preliminare valutazione dell’«esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica», l’applicazione della normativa ha evidenziato come a questa valutazione possano seguire un accertamento del presupposto da parte del tribunale eventualmente adito, pendente la composizione negoziata, per l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza di uno dei soggetti diversi dal debitore di cui al secondo comma dell’art. 37 c.c.i.i., ma anche una verifica dello stesso presupposto da parte del tribunale adito dal debitore, ancora nel corso della procedura di composizione negoziata, per essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili o per ottenere la conferma o la proroga delle misure protettive. E ciò assume un certo rilievo ove lo squilibrio coincida con una situazione di insolvenza seppur reversibile, rischiando di catapultare l’imprenditore in una procedura di liquidazione giudiziale. In questo lavoro si intende dar conto dell’evoluzione che la normativa ha avuto sui profili della disciplina che in questa sede maggiormente interessano e sul dibattito che ne è conseguito, per poi svolgere in chiusura una breve riflessione sulle criticità di un sistema così delineato e sulla opportunità che si sviluppi al riguardo una più approfondita ed ampia analisi.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/432124
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