Quando si intende affrontare il tema della composizione negoziata della crisi, ci si concentra normalmente sul suo nucleo centrale di disciplina oggi contenuto negli artt. 12 ss. D.LGS. 12 gennaio 2019, n. 14. Tale approccio tuttavia costituisce solo una delle prospettive di studio, comprensibile evidentemente in una fase di prima applicazione dell’istituto, ed in vero la collocazione della composizione negoziata all’interno del Codice della crisi deve ormai indurre ad un ampliamento di indagine che tenga anche conto di altre disposizioni che non già solo a questo istituto si riferiscono e che piuttosto ne curano (o tentano di curarne) il raccordo con le altre procedure regolamentate dal CCII, quelle che l’art. 2, lett. m-bis), CCII definisce come gli «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». Al riguardo la disciplina vigente sembra offrire un quadro normativo non solo parziale, in quanto riferito solo ad alcuni degli «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza» di cui all’art. 2, lett. m-bis), CCII (quelli appartenenti al cosiddetto genus delle procedure concorsuali), ma anche non sufficientemente dettagliato, cosicché, se, da un lato, si susseguono incessantemente normative speciali volte ad incentivare il ricorso a questa procedura (v., da ultimo, il decreto PNRR 3), dall’altro, si trascura di regolamentare con maggior rigore l’ipotesi, peraltro auspicata, in cui queste procedure si incrociano, si accavallano temporalmente o si susseguono. Un esempio di questa disciplina è rappresentato dagli artt. 40, decimo comma, e 8 CCII sui quali ci si sofferma in questo lavoro per offrire una prima riflessione su un tema forse ancora poco esplorato.
Dalla «composizione negoziata della crisi» allo «strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza» nel mentre giace la procedura per l'apertura della «liquidazione giudiziale»: quando c'è tutto
Annamaria Dentamaro
2023-01-01
Abstract
Quando si intende affrontare il tema della composizione negoziata della crisi, ci si concentra normalmente sul suo nucleo centrale di disciplina oggi contenuto negli artt. 12 ss. D.LGS. 12 gennaio 2019, n. 14. Tale approccio tuttavia costituisce solo una delle prospettive di studio, comprensibile evidentemente in una fase di prima applicazione dell’istituto, ed in vero la collocazione della composizione negoziata all’interno del Codice della crisi deve ormai indurre ad un ampliamento di indagine che tenga anche conto di altre disposizioni che non già solo a questo istituto si riferiscono e che piuttosto ne curano (o tentano di curarne) il raccordo con le altre procedure regolamentate dal CCII, quelle che l’art. 2, lett. m-bis), CCII definisce come gli «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». Al riguardo la disciplina vigente sembra offrire un quadro normativo non solo parziale, in quanto riferito solo ad alcuni degli «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza» di cui all’art. 2, lett. m-bis), CCII (quelli appartenenti al cosiddetto genus delle procedure concorsuali), ma anche non sufficientemente dettagliato, cosicché, se, da un lato, si susseguono incessantemente normative speciali volte ad incentivare il ricorso a questa procedura (v., da ultimo, il decreto PNRR 3), dall’altro, si trascura di regolamentare con maggior rigore l’ipotesi, peraltro auspicata, in cui queste procedure si incrociano, si accavallano temporalmente o si susseguono. Un esempio di questa disciplina è rappresentato dagli artt. 40, decimo comma, e 8 CCII sui quali ci si sofferma in questo lavoro per offrire una prima riflessione su un tema forse ancora poco esplorato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.