L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 66/E del 2020, si e` uniformata al constante indirizzo giurisprudenziale secondo cui i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per legge dai notai rientrano tra quelli deducibili dal reddito professionale, ai sensi dell’art. 54, 1 ̊ comma, del t.u.i.r. Tale conclusione puo` essere estesa anche alle altre categorie professionali, in quanto, se la spesa e` sostenuta dal professionista, essa si pone in un rapporto di immediata derivazione con l’attivita` esercitata e si configura come un effetto economico dell’attivita` medesima, destinato a scopi che possono essere considerati, in senso lato, di “solidarieta`”.
Sulla deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori versati dai professionisti
ZANOTTI N
2022-01-01
Abstract
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 66/E del 2020, si e` uniformata al constante indirizzo giurisprudenziale secondo cui i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per legge dai notai rientrano tra quelli deducibili dal reddito professionale, ai sensi dell’art. 54, 1 ̊ comma, del t.u.i.r. Tale conclusione puo` essere estesa anche alle altre categorie professionali, in quanto, se la spesa e` sostenuta dal professionista, essa si pone in un rapporto di immediata derivazione con l’attivita` esercitata e si configura come un effetto economico dell’attivita` medesima, destinato a scopi che possono essere considerati, in senso lato, di “solidarieta`”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.