Il “tormentoso rompicapo” del dies a quo della prescrizione rappresenta una tra le più controverse e rilevanti questioni che connotano l’istituto della prescrizione; infatti, il legame necessario tra la sussistenza del diritto ed il trascorrere del tempo finisce per essere gravemente pregiudicato qualora sussista incertezza circa la data di inizio della decorrenza del termine, riflettendosi tale incertezza inevitabilmente sulla funzione stessa dell’istituto, che, di fatto, ne può risultare in taluni casi compromessa. Il tema, ampiamente studiato nelle sue linee generali con riferimento agli artt. 2935 e 2947 c.c., si è peculiarmente riproposto, a fare data dal 2006, con riferimento al contratto di assicurazione sulla vita all’esito di una serie di provvedimenti legislativi che hanno variamente inciso sul termine di prescrizione dei diritti dei beneficiari alla liquidazione delle polizze, onerando nel contempo le Compagnie a devolvere al “Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie” gli importi dovuti se non reclamati entro il termine di prescrizione.

L’exordium praescrptionis dei diritti nell'assicurazione sulla vita

Salvatore Monticelli
2022-01-01

Abstract

Il “tormentoso rompicapo” del dies a quo della prescrizione rappresenta una tra le più controverse e rilevanti questioni che connotano l’istituto della prescrizione; infatti, il legame necessario tra la sussistenza del diritto ed il trascorrere del tempo finisce per essere gravemente pregiudicato qualora sussista incertezza circa la data di inizio della decorrenza del termine, riflettendosi tale incertezza inevitabilmente sulla funzione stessa dell’istituto, che, di fatto, ne può risultare in taluni casi compromessa. Il tema, ampiamente studiato nelle sue linee generali con riferimento agli artt. 2935 e 2947 c.c., si è peculiarmente riproposto, a fare data dal 2006, con riferimento al contratto di assicurazione sulla vita all’esito di una serie di provvedimenti legislativi che hanno variamente inciso sul termine di prescrizione dei diritti dei beneficiari alla liquidazione delle polizze, onerando nel contempo le Compagnie a devolvere al “Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie” gli importi dovuti se non reclamati entro il termine di prescrizione.
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