Il saggio rappresenta uno dei commenti relativi alla nota pronuncia con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597) hanno provato a dirimere i dubbi che - a distanza di oltre vent'anni - ancora si affollavano sulla disciplina dettata dalla legge 108/1996 (Disposizioni in materia di usura). Della pronuncia si apprezza il tentativo di colmare le lacune della disciplina legislativa ed il risultato, ragionevolmente equilibrato, che nel complesso cerca di raggiungere. Lascia invece una serie di dubbi – anche a prescindere dagli aspetti relativi alle concrete modalità di determinazione della soglia usuraria degli interessi di mora, che probabilmente non chiuderanno il dibattito – la contraddizione che sussiste tra le affermazioni di principio rese sul punto dei rapporti tra legislatore e giudice, da un lato, ed il concreto fenomeno di creazione giurisprudenziale del diritto, che invece la sentenza certamente configura, dall’altro. Quasi che sussista timore di descrivere il rapporto tra il legislatore ed il giudice quale effettivamente è, preferendo piuttosto ricorrere a finzioni ed assumere che tutto sia scritto nella legge. Si vuole, in altri termini, negare il ruolo politico dell’interprete, che è invece non solo particolarmente evidente proprio nel caso di specie, ma anche inevitabile e necessario in qualsiasi processo interpretativo.

Usura e interessi moratori: la parola finale, tra principi legislativi e diritto giurisprudenziale

Francesco Astone
2021-01-01

Abstract

Il saggio rappresenta uno dei commenti relativi alla nota pronuncia con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., 18 settembre 2020, n. 19597) hanno provato a dirimere i dubbi che - a distanza di oltre vent'anni - ancora si affollavano sulla disciplina dettata dalla legge 108/1996 (Disposizioni in materia di usura). Della pronuncia si apprezza il tentativo di colmare le lacune della disciplina legislativa ed il risultato, ragionevolmente equilibrato, che nel complesso cerca di raggiungere. Lascia invece una serie di dubbi – anche a prescindere dagli aspetti relativi alle concrete modalità di determinazione della soglia usuraria degli interessi di mora, che probabilmente non chiuderanno il dibattito – la contraddizione che sussiste tra le affermazioni di principio rese sul punto dei rapporti tra legislatore e giudice, da un lato, ed il concreto fenomeno di creazione giurisprudenziale del diritto, che invece la sentenza certamente configura, dall’altro. Quasi che sussista timore di descrivere il rapporto tra il legislatore ed il giudice quale effettivamente è, preferendo piuttosto ricorrere a finzioni ed assumere che tutto sia scritto nella legge. Si vuole, in altri termini, negare il ruolo politico dell’interprete, che è invece non solo particolarmente evidente proprio nel caso di specie, ma anche inevitabile e necessario in qualsiasi processo interpretativo.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/418129
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