L’onere della prova di cui è gravato il privato qualora intenda disinnescare in sede processuale la presunzione di sussistenza di una società di comodo non può essere circoscritto alle sole situazioni oggettive di cui all’art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, po-tendo siffatto onere essere assolto con la semplice dimostrazione della volontà di svolgere attività commerciale, pur ostacolata nel ca-so concreto da un’incapacità a raggiungere determinati risultati, senza che occorra anche attestare le proprie capacità imprenditoriali.

La difesa del privato nell’attuale disciplina delle società di comodo

ZANOTTI N.
2022-01-01

Abstract

L’onere della prova di cui è gravato il privato qualora intenda disinnescare in sede processuale la presunzione di sussistenza di una società di comodo non può essere circoscritto alle sole situazioni oggettive di cui all’art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, po-tendo siffatto onere essere assolto con la semplice dimostrazione della volontà di svolgere attività commerciale, pur ostacolata nel ca-so concreto da un’incapacità a raggiungere determinati risultati, senza che occorra anche attestare le proprie capacità imprenditoriali.
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