L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 66/E/2020, si è uniformata al constante indirizzo giurisprudenziale secondo cui i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per legge dai notai rientrano tra quelli deducibili dal reddito professionale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del T.U.I.R. Tale conclusione può essere estensa anche alle altre categorie professionali, in quanto, se la spesa è sostenuta dal professionista, essa si pone in un rapporto di immediata derivazione con l’attività esercitata e si configura come un effetto economico dell’attività medesima, destinato a scopi che possono essere considerati, in senso lato, di “solidarietà”.
Deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori versati dai notai: eccezione o regola generale?
ZANOTTI N
2022-01-01
Abstract
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 66/E/2020, si è uniformata al constante indirizzo giurisprudenziale secondo cui i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per legge dai notai rientrano tra quelli deducibili dal reddito professionale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del T.U.I.R. Tale conclusione può essere estensa anche alle altre categorie professionali, in quanto, se la spesa è sostenuta dal professionista, essa si pone in un rapporto di immediata derivazione con l’attività esercitata e si configura come un effetto economico dell’attività medesima, destinato a scopi che possono essere considerati, in senso lato, di “solidarietà”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.