Con le sentenze nn. 33234 e 33235 del 21 dicembre 2018, la sezione tributaria della Cassazione si è posta sulla scia della precedente pronuncia penale relativa alla vicenda Dolce e Gabbana (Cass., sez. III pen., 24 ottobre 2015, n. 43809, in Corr. trib., 2016, 105, con nota di Rizzardi), affermando che una società con sede legale in uno Stato estero può essere qualificata esterovestita solo se ha posto in essere una costruzione di puro artifizio volta a conseguire esclusivamente un indebito vantaggio fiscale.
La Cassazione nega che nel caso Dolce & Gabbana si configuri un’ipotesi di esterovestizione
ZANOTTI N
2019-01-01
Abstract
Con le sentenze nn. 33234 e 33235 del 21 dicembre 2018, la sezione tributaria della Cassazione si è posta sulla scia della precedente pronuncia penale relativa alla vicenda Dolce e Gabbana (Cass., sez. III pen., 24 ottobre 2015, n. 43809, in Corr. trib., 2016, 105, con nota di Rizzardi), affermando che una società con sede legale in uno Stato estero può essere qualificata esterovestita solo se ha posto in essere una costruzione di puro artifizio volta a conseguire esclusivamente un indebito vantaggio fiscale.File in questo prodotto:
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