Le Sezioni Unite sono intervenute nel tentativo di risolvere la dibattuta questione della compatibilità della sospensione dei rimborsi di cui all’art. 23, d. lgs. n. 472/1997, con il sistema iva e, a tal fine, hanno dettato una regola per certi versi inappagante, stabilendo che esisterebbe una “alternatività” tra la prestazione della garanzia di cui all’art. 38-bis, 1° comma, d.p.r. n. 633/1972, e la possibilità di operare il fermo amministrativo del rimborso iva a tutela di un controcredito del Fisco; i Supremi giudici hanno, dipoi, confermato che la sospensione cessa, in ogni caso, di avere efficacia qualora intervenga una pronuncia, ancorché non passata in giudicato, che annulli il provvedimento che aveva legittimato la misura cautelare.

Brevi note sulla sospensione dei rimborsi iva nella giurisprudenza della Suprema Corte

ZANOTTI N
2020-01-01

Abstract

Le Sezioni Unite sono intervenute nel tentativo di risolvere la dibattuta questione della compatibilità della sospensione dei rimborsi di cui all’art. 23, d. lgs. n. 472/1997, con il sistema iva e, a tal fine, hanno dettato una regola per certi versi inappagante, stabilendo che esisterebbe una “alternatività” tra la prestazione della garanzia di cui all’art. 38-bis, 1° comma, d.p.r. n. 633/1972, e la possibilità di operare il fermo amministrativo del rimborso iva a tutela di un controcredito del Fisco; i Supremi giudici hanno, dipoi, confermato che la sospensione cessa, in ogni caso, di avere efficacia qualora intervenga una pronuncia, ancorché non passata in giudicato, che annulli il provvedimento che aveva legittimato la misura cautelare.
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