Anche alla luce della risposta ad interpello n. 466 del 4 novembre 2019 dell’Agenzia delle entrate, che ha espresso la propria posizione in merito alla qualificazione fiscale del trasferimento del “pacchetto clienti”, assume rilievo centrale determinare l’attuale portata della definizione di cessione di azienda o di un suo ramo nel nostro ordinamento, al fine di stabilire una regola base che possa essere utile a discernere le fattispecie in cui un’operazione è esclusa dal campo di applicazione dell’iva, ex art. 2, 3° comma, lett. b), d.p.r. 633 del 1972, da quelle in cui essa rappresenta una semplice cessione di beni. In questo modo, sarà possibile intendere, anche a seconda delle diverse modalità con cui può essere eseguito il trasferimento di tale portafoglio, se le conclusioni dell’Ufficio abbiamo una portata generale o debbano, piuttosto, essere adattate al caso di specie.
Brevi considerazioni sulla qualificazione fiscale della cessione del portafoglio clienti
ZANOTTI N
2020-01-01
Abstract
Anche alla luce della risposta ad interpello n. 466 del 4 novembre 2019 dell’Agenzia delle entrate, che ha espresso la propria posizione in merito alla qualificazione fiscale del trasferimento del “pacchetto clienti”, assume rilievo centrale determinare l’attuale portata della definizione di cessione di azienda o di un suo ramo nel nostro ordinamento, al fine di stabilire una regola base che possa essere utile a discernere le fattispecie in cui un’operazione è esclusa dal campo di applicazione dell’iva, ex art. 2, 3° comma, lett. b), d.p.r. 633 del 1972, da quelle in cui essa rappresenta una semplice cessione di beni. In questo modo, sarà possibile intendere, anche a seconda delle diverse modalità con cui può essere eseguito il trasferimento di tale portafoglio, se le conclusioni dell’Ufficio abbiamo una portata generale o debbano, piuttosto, essere adattate al caso di specie.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.