With Cass. n. 3022/2020, The Supreme Court – for the first time ever called upon to rule on quaestio iuris – has stated that the art. 393 c.p.c. must also implement the bankruptcy trial. The author, after critically analysing the reasons for the decision, comes to the conclusion that the principle laid down by the Court is inadmissible, as it conflicts both with the not substitute nature of the claim and, more generally, with the whole structure of the bankruptcy trial. It also would raise doubts of constitutional legitimacy.

Cass. n. 3022/2020 – chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla quaestio iuris – ha stabilito che l’art. 393 c.p.c. opera anche con riferimento al processo per la dichiarazione di fallimento. L’Autore, dopo aver analizzato criticamente le motivazioni poste a base della decisione, giunge ad affermare che il principio enunciato dalla Cassazione non è condivisibile, sia perché confligge con la natura non sostitutiva del reclamo e, più in generale, con la struttura del processo fallimentare; sia perché solleva dubbi di legittimità costituzionale.

Sulla (in)applicabilità dell’art. 393 c.p.c. al processo fallimentare

Mario Pio Fuiano
2021-01-01

Abstract

With Cass. n. 3022/2020, The Supreme Court – for the first time ever called upon to rule on quaestio iuris – has stated that the art. 393 c.p.c. must also implement the bankruptcy trial. The author, after critically analysing the reasons for the decision, comes to the conclusion that the principle laid down by the Court is inadmissible, as it conflicts both with the not substitute nature of the claim and, more generally, with the whole structure of the bankruptcy trial. It also would raise doubts of constitutional legitimacy.
2021
Cass. n. 3022/2020 – chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla quaestio iuris – ha stabilito che l’art. 393 c.p.c. opera anche con riferimento al processo per la dichiarazione di fallimento. L’Autore, dopo aver analizzato criticamente le motivazioni poste a base della decisione, giunge ad affermare che il principio enunciato dalla Cassazione non è condivisibile, sia perché confligge con la natura non sostitutiva del reclamo e, più in generale, con la struttura del processo fallimentare; sia perché solleva dubbi di legittimità costituzionale.
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