The Supreme Court of Cassation in Joint Sitting, with the judgment no. 25767 of 22nd December 205, was called to solve an important conflict of the case law about one of the most actual and controversial topics, also in Europe, regarding the beginning of life: the “wrongful birth” and “wrongful life”. The grounds of appeal examined by the Court focus on two key points: 1) the first one concerns the issue of the burden of proof and of who is responsible for it, i.e. if the pregnant woman, informed of severe fetal malformations, is allowed to interrupt the pregnancy, according to an elder case-law trend; or if this simple presumption is to be excluded, charging the complaining party to demonstrate that, if informed of the presence of fetal malformations, she would have terminated the pregnancy, according to a more recent trend; 2) the second one raises an even more sharp jurisprudential conflict, concerning the issue of the legitimacy of the child’s request of compensation borne by the physician and the related health-care structure. The Supreme Court of Cassation in Joint Sitting, admitted the first ground of appeal referring to the Court of Appeal of Florence, in different composition, for a new judgment, and rejected the second one.

La Corte di cassazione a Sezione Unite con la sentenza del 22 dicembre 2015, n. 25767, oggetto di commento, è stata chiamata dalla terza civile a dirimere un importante contrasto giurisprudenziale su una delle tematiche più attuali e controverse, anche a livello europeo, dell’inizio vita: il « wrongful birth » e il « wrongful life ». I motivi di ricorso presi in esame dall’organo giudicante di fatto vertono su due punti nodali: 1) il primo attiene all’onere probatorio e a chi questo competa ovvero se possa corrispondere a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza, se informata di gravi malformazioni del feto, secondo un orientamento giurisprudenziale più risalente nel tempo; oppure se sia da escludere tale presunzione semplice, ponendo a carico della parte attrice di allegare e dimostrare che, se informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, secondo l’orientamento più recente; 2) il secondo motivo di ricorso solleva un contrasto giurisprudenziale ancora più netto, interessando la questione della legittimazione del nato a pretendere il risarcimento del danno a carico del medico e della struttura sanitaria. La Corte di Cassazione a Sezione Unite ha accolto il primo motivo di ricorso con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, e rigettato il secondo.

Colpa medica, la cassazione a sezioni unite fa il punto sul diritto del neonato malformato al risarcimento del danno

LA RUSSA, RAFFAELE;
2016-01-01

Abstract

The Supreme Court of Cassation in Joint Sitting, with the judgment no. 25767 of 22nd December 205, was called to solve an important conflict of the case law about one of the most actual and controversial topics, also in Europe, regarding the beginning of life: the “wrongful birth” and “wrongful life”. The grounds of appeal examined by the Court focus on two key points: 1) the first one concerns the issue of the burden of proof and of who is responsible for it, i.e. if the pregnant woman, informed of severe fetal malformations, is allowed to interrupt the pregnancy, according to an elder case-law trend; or if this simple presumption is to be excluded, charging the complaining party to demonstrate that, if informed of the presence of fetal malformations, she would have terminated the pregnancy, according to a more recent trend; 2) the second one raises an even more sharp jurisprudential conflict, concerning the issue of the legitimacy of the child’s request of compensation borne by the physician and the related health-care structure. The Supreme Court of Cassation in Joint Sitting, admitted the first ground of appeal referring to the Court of Appeal of Florence, in different composition, for a new judgment, and rejected the second one.
2016
La Corte di cassazione a Sezione Unite con la sentenza del 22 dicembre 2015, n. 25767, oggetto di commento, è stata chiamata dalla terza civile a dirimere un importante contrasto giurisprudenziale su una delle tematiche più attuali e controverse, anche a livello europeo, dell’inizio vita: il « wrongful birth » e il « wrongful life ». I motivi di ricorso presi in esame dall’organo giudicante di fatto vertono su due punti nodali: 1) il primo attiene all’onere probatorio e a chi questo competa ovvero se possa corrispondere a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza, se informata di gravi malformazioni del feto, secondo un orientamento giurisprudenziale più risalente nel tempo; oppure se sia da escludere tale presunzione semplice, ponendo a carico della parte attrice di allegare e dimostrare che, se informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza, secondo l’orientamento più recente; 2) il secondo motivo di ricorso solleva un contrasto giurisprudenziale ancora più netto, interessando la questione della legittimazione del nato a pretendere il risarcimento del danno a carico del medico e della struttura sanitaria. La Corte di Cassazione a Sezione Unite ha accolto il primo motivo di ricorso con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo giudizio, e rigettato il secondo.
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