Il saggio affronta la mai sopita questione del rapporto tra domanda di tutela reale ex art. 18 St. lav. e domanda di tutela obbligatoria ex art. 8 L. 604/1966, dedotta con lo speciale rito c.d. Fornero in via subordinata alla prima. Viene esaminata e condivisa la recente pronuncia della Suprema corte n. 5406/2020, che afferma importanti principi, oltre che sulla consistenza della tutela obbligatoria, in ordine all’an e al quomodo del cumulo tra le suddette domande. Da un lato, essa ne conferma l’ammissibilità, vuoi avendo riguardo all’identità dei fatti costitutivi delle due domande, vuoi giungendo finanche a ritenere che esse costituiscano profili giuridici di una medesima pretesa. Dall’altro, essa afferma che, in caso di rigetto della domanda principale di tutela reale, il processo può proseguire sulla sola domanda subordinata di tutela obbligatoria senza mutamento di rito.
Conferme della Suprema corte sulla tutela ex art. 8, L. n. 604/1966 e il suo rapporto col rito Fornero
daniela longo
2020-01-01
Abstract
Il saggio affronta la mai sopita questione del rapporto tra domanda di tutela reale ex art. 18 St. lav. e domanda di tutela obbligatoria ex art. 8 L. 604/1966, dedotta con lo speciale rito c.d. Fornero in via subordinata alla prima. Viene esaminata e condivisa la recente pronuncia della Suprema corte n. 5406/2020, che afferma importanti principi, oltre che sulla consistenza della tutela obbligatoria, in ordine all’an e al quomodo del cumulo tra le suddette domande. Da un lato, essa ne conferma l’ammissibilità, vuoi avendo riguardo all’identità dei fatti costitutivi delle due domande, vuoi giungendo finanche a ritenere che esse costituiscano profili giuridici di una medesima pretesa. Dall’altro, essa afferma che, in caso di rigetto della domanda principale di tutela reale, il processo può proseguire sulla sola domanda subordinata di tutela obbligatoria senza mutamento di rito.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


