L’art. 603-bis c.p. descrive la fattispecie di sfruttamento di manodopera attraverso i c.d. indici di sfruttamento. Il ricorso a questa innovativa tecnica di tipizzazione di contesto presenta dei limiti applicativi, in quanto gli indici sono quasi esclusivamente riferiti a parametri normativi tipici del lavoro subordinato. Una rigida applicazione di tali indici rischia quindi di escludere dalla tutela penale forme di degrado del lavoro ormai diffuso in diversi contesti produttivi, allorquando formalmente la prestazione d’opera non sia riconducibile alla fattispecie di subordinazione. Per superare tale eventuale lacuna di tutela si pongono due alternative: non tener conto degli indici, rispetto a queste nuove forme di sfruttamento, oppure assimilare il lavoro tramite piattaforma a quello subordinato. Entrambe le soluzioni sollevano qualche perplessità sul piano del principio di tassatività, tuttavia, mentre risulta impraticabile, sotto diversi punti di vista, rinunciare agli indici di sfruttamento, stante la scarsa capacità selettiva del fatto tipico di cui all’art. 603-bis c.p., pare meno problematica la possibilità di una equiparazione fra lavoro tramite piattaforma e subordinazione. Ma anche qualora si ritenessero superabili in via interpretativa gli ostacoli evidenziati, si prospettano ulteriori difficoltà rispetto alla struttura poliedrica dell’impresa globale, ove risulta sempre più arduo individuare un centro decisionale. Questo ovviamente pone dei problemi di imputazione della responsabilità, in considerazione del fatto che manca una disciplina della responsabilità penale nei gruppi di società e una fattispecie penale autonoma per chi beneficia consapevolmente di lavoro degradato.

L’obsolescenza dell’art. 603-bis c.p. e le nuove forme di sfruttamento lavorativo

Valeria Torre
2020-01-01

Abstract

L’art. 603-bis c.p. descrive la fattispecie di sfruttamento di manodopera attraverso i c.d. indici di sfruttamento. Il ricorso a questa innovativa tecnica di tipizzazione di contesto presenta dei limiti applicativi, in quanto gli indici sono quasi esclusivamente riferiti a parametri normativi tipici del lavoro subordinato. Una rigida applicazione di tali indici rischia quindi di escludere dalla tutela penale forme di degrado del lavoro ormai diffuso in diversi contesti produttivi, allorquando formalmente la prestazione d’opera non sia riconducibile alla fattispecie di subordinazione. Per superare tale eventuale lacuna di tutela si pongono due alternative: non tener conto degli indici, rispetto a queste nuove forme di sfruttamento, oppure assimilare il lavoro tramite piattaforma a quello subordinato. Entrambe le soluzioni sollevano qualche perplessità sul piano del principio di tassatività, tuttavia, mentre risulta impraticabile, sotto diversi punti di vista, rinunciare agli indici di sfruttamento, stante la scarsa capacità selettiva del fatto tipico di cui all’art. 603-bis c.p., pare meno problematica la possibilità di una equiparazione fra lavoro tramite piattaforma e subordinazione. Ma anche qualora si ritenessero superabili in via interpretativa gli ostacoli evidenziati, si prospettano ulteriori difficoltà rispetto alla struttura poliedrica dell’impresa globale, ove risulta sempre più arduo individuare un centro decisionale. Questo ovviamente pone dei problemi di imputazione della responsabilità, in considerazione del fatto che manca una disciplina della responsabilità penale nei gruppi di società e una fattispecie penale autonoma per chi beneficia consapevolmente di lavoro degradato.
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