L’articolo esamina le misure di perequazione che la direttiva UE 790/2019 prevede a bene-ficio dell’autore e dell’artista nei rapporti con l’impresa culturale. Nel divenire del sistema del diritto d’autore euro-unitario le nuove misure segnano una svolta paternalistica, preve-dendo una serie di vincoli per l’autonomia privata nel caso di cessioni e licenze dei diritti d’autore e connessi, con l’obiettivo di tutelare autori ed artisti quali parti deboli del rappor-to di scambio con gli utilizzatori professionali delle loro opere o performance. Al riguardo l’articolo ipotizza che questa scelta trovi giustificazione (non solo nel divario di potere economico, ma soprattutto) nelle asimmetrie patite da autori ed artisti sul piano dell’effi-cienza del processo di decision making, in ragione della loro maggiore esposizione a pre-giudizi cognitivi e della minore disponibilità di informazioni, che si prestano ad essere sfruttate sistematicamente dall’impresa culturale per imporre condizioni contrattuali squili-brate. Dall’analisi delle nuove misure di perequazione emerge un rapporto di profonda si-nergia tra il principio generale di remunerazione adeguata e proporzionata di autori ed arti-sti (art. 18), le regole operative sul meccanismo di adeguamento contrattuale che assicura loro un compenso aggiuntivo in caso di sproporzione tra il quantum pattuito ed i proventi dell’utilizzatore (art. 20), l’obbligo di trasparenza sugli esiti dell’utilizzazione di opere o performance (art. 19). In particolare la ricostruzione qui proposta configura il meccanismo ex art. 20 come minimum indefettibile di protezione, garantito nella sua effettività dall’obbligo di trasparenza ex art. 19 ed integrabile a discrezione dei legislatori nazionali con misure più protettive sulla base del principio generale ex art. 18, temperato nel suo ope-rare dai tre limiti normativamente fissati – tutti mirati ad evitare eccessi paternalistico-solidaristici – del buon funzionamento del mercato, dell’equilibrio tra gli interessi antago-nisti, della necessità di preservare uno spazio effettivo per la libertà contrattuale. Proce-dendo da queste premesse la proposta di attuazione della direttiva qui elaborata immagina di privilegiare un approccio politico-giuridico – noto come paternalismo “asimmetrico” o “libertario” – che nelle situazioni di squilibrio tra contraenti raccomanda di selezionare tec-niche di protezione capaci di bilanciare i vantaggi per il soggetto debole con i costi generati dalla loro implementazione a carico degli altri attori del mercato, preservando uno spazio effettivo per la libertà di autodeterminazione individuale. Il quadro che ne esce prefigura per l’ordinamento italiano il passaggio dall’attuale assetto moderatamente “evoluzionisti-co”, che quasi ovunque – e salvo significative eccezioni a carattere settoriale – vede i sog-getti in campo confrontarsi secondo le regole del mercato, ad un modello regolatorio di stampo marcatamente paternalistico, seppure con alcuni contemperamenti. Più in generale il nuovo intervento segna – unitamente ad altre previsioni di particolare rilievo della diret-tiva 790/2019 – l’emergere di un nuovo regime per l’impresa culturale nel digital single market, che rispetto al passato tende a rafforzarne la responsabilità sociale come motore di una politica vocata ad incentivare quanto più possibile la circolazione mercantile degli arte-fatti culturali, e di qui la disseminazione degli esiti della creatività umana.

Tra paternalismo ed autonomia negoziale: il nuovo assetto dei rapporti tra autore, artista ed impresa culturale nel digital single market

Bertani, Michele
2020-01-01

Abstract

L’articolo esamina le misure di perequazione che la direttiva UE 790/2019 prevede a bene-ficio dell’autore e dell’artista nei rapporti con l’impresa culturale. Nel divenire del sistema del diritto d’autore euro-unitario le nuove misure segnano una svolta paternalistica, preve-dendo una serie di vincoli per l’autonomia privata nel caso di cessioni e licenze dei diritti d’autore e connessi, con l’obiettivo di tutelare autori ed artisti quali parti deboli del rappor-to di scambio con gli utilizzatori professionali delle loro opere o performance. Al riguardo l’articolo ipotizza che questa scelta trovi giustificazione (non solo nel divario di potere economico, ma soprattutto) nelle asimmetrie patite da autori ed artisti sul piano dell’effi-cienza del processo di decision making, in ragione della loro maggiore esposizione a pre-giudizi cognitivi e della minore disponibilità di informazioni, che si prestano ad essere sfruttate sistematicamente dall’impresa culturale per imporre condizioni contrattuali squili-brate. Dall’analisi delle nuove misure di perequazione emerge un rapporto di profonda si-nergia tra il principio generale di remunerazione adeguata e proporzionata di autori ed arti-sti (art. 18), le regole operative sul meccanismo di adeguamento contrattuale che assicura loro un compenso aggiuntivo in caso di sproporzione tra il quantum pattuito ed i proventi dell’utilizzatore (art. 20), l’obbligo di trasparenza sugli esiti dell’utilizzazione di opere o performance (art. 19). In particolare la ricostruzione qui proposta configura il meccanismo ex art. 20 come minimum indefettibile di protezione, garantito nella sua effettività dall’obbligo di trasparenza ex art. 19 ed integrabile a discrezione dei legislatori nazionali con misure più protettive sulla base del principio generale ex art. 18, temperato nel suo ope-rare dai tre limiti normativamente fissati – tutti mirati ad evitare eccessi paternalistico-solidaristici – del buon funzionamento del mercato, dell’equilibrio tra gli interessi antago-nisti, della necessità di preservare uno spazio effettivo per la libertà contrattuale. Proce-dendo da queste premesse la proposta di attuazione della direttiva qui elaborata immagina di privilegiare un approccio politico-giuridico – noto come paternalismo “asimmetrico” o “libertario” – che nelle situazioni di squilibrio tra contraenti raccomanda di selezionare tec-niche di protezione capaci di bilanciare i vantaggi per il soggetto debole con i costi generati dalla loro implementazione a carico degli altri attori del mercato, preservando uno spazio effettivo per la libertà di autodeterminazione individuale. Il quadro che ne esce prefigura per l’ordinamento italiano il passaggio dall’attuale assetto moderatamente “evoluzionisti-co”, che quasi ovunque – e salvo significative eccezioni a carattere settoriale – vede i sog-getti in campo confrontarsi secondo le regole del mercato, ad un modello regolatorio di stampo marcatamente paternalistico, seppure con alcuni contemperamenti. Più in generale il nuovo intervento segna – unitamente ad altre previsioni di particolare rilievo della diret-tiva 790/2019 – l’emergere di un nuovo regime per l’impresa culturale nel digital single market, che rispetto al passato tende a rafforzarne la responsabilità sociale come motore di una politica vocata ad incentivare quanto più possibile la circolazione mercantile degli arte-fatti culturali, e di qui la disseminazione degli esiti della creatività umana.
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