L’Autore passa in rassegna la storia delle misure di prevenzione che nascono nella seconda metà dell’Ottocento come misure amministrative di polizia e che non perderanno mai nel corso del tempo questa loro caratteristica, proprio perché prive del presupposto della commissione di un fatto di reato, come invece le misure di sicurezza. Da qui il T.U.L.P.S del 1931, la Legge generale del 1956 sulle misure di prevenzione personali, i successivi aggiustamenti con l’aggiunta degli elementi di fatto e, soprattutto, l’introduzione nel 1982 delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale. Queste ultime costituiranno e costituiscono il vero banco di prova della legittimità del sistema, giacché anche parte autorevole della dottrina si affianca alla giurisprudenza nel considerarle misure amministrative. Interviene però di recente la CEDU con la sentenza De Tommaso, che, seppure attraverso l’art. 2, prot. 4, ritiene alcuni presupposti come il vivere onestamente e l’osservare le leggi in contrasto con il diritto comunitario per la loro indubbia vaghezza. La reazione della giurisprudenza nazionale, sia di merito, che di legittimità, risulta ondivaga ma alla fine viene investita la Corte costituzionale, la cui udienza è fissata per il prossimo novembre 2018. Il saggio si conclude con una proposta dell’Autore, che, in linea con altra parte della dottrina, ritiene viceversa necessaria una profonda trasformazione delle misure de quo, perché possano legittimamente inserirsi nel sistema penale, e cioè la loro trasformazione in misure di sicurezza.

Natura giuridica delle misure di prevenzione: legislazione, giurisprudenza, dottrina

Adelmo Manna
2018-01-01

Abstract

L’Autore passa in rassegna la storia delle misure di prevenzione che nascono nella seconda metà dell’Ottocento come misure amministrative di polizia e che non perderanno mai nel corso del tempo questa loro caratteristica, proprio perché prive del presupposto della commissione di un fatto di reato, come invece le misure di sicurezza. Da qui il T.U.L.P.S del 1931, la Legge generale del 1956 sulle misure di prevenzione personali, i successivi aggiustamenti con l’aggiunta degli elementi di fatto e, soprattutto, l’introduzione nel 1982 delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale. Queste ultime costituiranno e costituiscono il vero banco di prova della legittimità del sistema, giacché anche parte autorevole della dottrina si affianca alla giurisprudenza nel considerarle misure amministrative. Interviene però di recente la CEDU con la sentenza De Tommaso, che, seppure attraverso l’art. 2, prot. 4, ritiene alcuni presupposti come il vivere onestamente e l’osservare le leggi in contrasto con il diritto comunitario per la loro indubbia vaghezza. La reazione della giurisprudenza nazionale, sia di merito, che di legittimità, risulta ondivaga ma alla fine viene investita la Corte costituzionale, la cui udienza è fissata per il prossimo novembre 2018. Il saggio si conclude con una proposta dell’Autore, che, in linea con altra parte della dottrina, ritiene viceversa necessaria una profonda trasformazione delle misure de quo, perché possano legittimamente inserirsi nel sistema penale, e cioè la loro trasformazione in misure di sicurezza.
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