L’autore affronta sotto diversi punti di vista i rapporti tra la codificazione processuale penale, del 1988, che attualmente compie trent’anni, con gli insoluti invece progetti di riforma de codice penale sostantivo. Da ciò segue un esame in primo luogo del Codice Vassalli ove alternativamente sono stati inseriti prima elementi di inquisitorietà e poi elementi di accusatorietà in un tessuto normativo ormai non facilmente definibile. Un esame specifico riguarda poi i nodi irrisolti del processo penale italiano, che portano complessivamente ad un eccessivo carico dibattimentale per un processo adversary. Sul versante del diritto penale sostantivo si apprezza, pur con alcuni profili critici, l’attività della giurisprudenza che ha sicuramente contribuito a delimitare nei reati di azione il ricorso alla teoria condizionalistica, attraverso, in particolare, la sussunzione sotto leggi scientifiche, mentre resta ancora aperta la questione relativa alla causalità nei reati omissivi impropri. Il diritto penale sostantivo attualmente vigente, essendo fallito ogni tentativo di ricodificazione penale, si caratterizza per una serie di c.d. sottosistemi,tra cui primeggia sicuramente la responsabilità da reato dell’ente di cui al d.lgs. 231 del 2001 ed il complesso sistema relativo alle misure di prevenzione, tra tentativi di tassativizzazione e sentenze ablative sia della CEDU, che della Corte costituzionale italiana. Nell’ambito dei rapporti tra diritto e processo penale aleggia attualmente anche lo “spettro” della, forse, prossima sospensione, dopo la sentenza di primo grado, della prescrizione, che, se entrerà in vigore il primo gennaio del prossimo anno, creerà indubbi guasti sia per quanto attiene al c.d. speedy trial,che per il diritto di difesa. Quanto poi all’ordinamento penitenziario, in questo saggio non è stato possibile ovviamente analizzarlo partitamente ed in particolare la riforma Orlando, ma ci siamo occupati non solo dei problemi prodotti dalla legge c.d. spazzacorrotti, ma anche, in particolare, della legittimità del c.d. ergastolo ostativo, ove si trovano contrapposte la Corte costituzionale italiana, che subordina l’applicazione dei benefici penitenziari alla collaborazione processuale, e la Corte Europea dei diritti dell’uomo anche a livello di Grande Chambre, che invece considera l’ergastolo ostativo del tutto contrario al senso di umanità. Da questo complesso discorso si passa, pertanto, alla stesura delle conclusioni, che hanno appunto lo scopo di tirare le fila di quanto rilevato sinora.

Rapporti tra diritto penale sostantivo e processo penale a trent’anni dal Codice Vassalli

Adelmo Manna
2019-01-01

Abstract

L’autore affronta sotto diversi punti di vista i rapporti tra la codificazione processuale penale, del 1988, che attualmente compie trent’anni, con gli insoluti invece progetti di riforma de codice penale sostantivo. Da ciò segue un esame in primo luogo del Codice Vassalli ove alternativamente sono stati inseriti prima elementi di inquisitorietà e poi elementi di accusatorietà in un tessuto normativo ormai non facilmente definibile. Un esame specifico riguarda poi i nodi irrisolti del processo penale italiano, che portano complessivamente ad un eccessivo carico dibattimentale per un processo adversary. Sul versante del diritto penale sostantivo si apprezza, pur con alcuni profili critici, l’attività della giurisprudenza che ha sicuramente contribuito a delimitare nei reati di azione il ricorso alla teoria condizionalistica, attraverso, in particolare, la sussunzione sotto leggi scientifiche, mentre resta ancora aperta la questione relativa alla causalità nei reati omissivi impropri. Il diritto penale sostantivo attualmente vigente, essendo fallito ogni tentativo di ricodificazione penale, si caratterizza per una serie di c.d. sottosistemi,tra cui primeggia sicuramente la responsabilità da reato dell’ente di cui al d.lgs. 231 del 2001 ed il complesso sistema relativo alle misure di prevenzione, tra tentativi di tassativizzazione e sentenze ablative sia della CEDU, che della Corte costituzionale italiana. Nell’ambito dei rapporti tra diritto e processo penale aleggia attualmente anche lo “spettro” della, forse, prossima sospensione, dopo la sentenza di primo grado, della prescrizione, che, se entrerà in vigore il primo gennaio del prossimo anno, creerà indubbi guasti sia per quanto attiene al c.d. speedy trial,che per il diritto di difesa. Quanto poi all’ordinamento penitenziario, in questo saggio non è stato possibile ovviamente analizzarlo partitamente ed in particolare la riforma Orlando, ma ci siamo occupati non solo dei problemi prodotti dalla legge c.d. spazzacorrotti, ma anche, in particolare, della legittimità del c.d. ergastolo ostativo, ove si trovano contrapposte la Corte costituzionale italiana, che subordina l’applicazione dei benefici penitenziari alla collaborazione processuale, e la Corte Europea dei diritti dell’uomo anche a livello di Grande Chambre, che invece considera l’ergastolo ostativo del tutto contrario al senso di umanità. Da questo complesso discorso si passa, pertanto, alla stesura delle conclusioni, che hanno appunto lo scopo di tirare le fila di quanto rilevato sinora.
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