Sul versante nazionale, la portata preclusiva della precedente decisione ha ambiti differenziati, a seconda che si guardi all’ambito strettamente penale o ai potenziali ‘‘doppi binari’’ sanzionatori. Cos`ı, quanto a questi ultimi, la giurisprudenza (non sempre condivisa dalla dottrina) cerca innanzitutto di ridurne gli spazi negando la riconducibilita` alla materia penale (come avviene pressoche ́ automaticamente) per le sanzioni disciplinari. In secondo luogo, ove ritenuta la sanzione sostanzialmente penale, con l’ausilio della revirement della sentenza Cedu A. e B. c. Norvegia (criticata per la vaghezza dei suoi criteri da parte della dottrina), nonche ́ delle sentenze ‘‘gemelle’’ della Corte di Giustizia Garlsson, Di Puma e Zecca e Menci, tanto la Corte costituzionale quanto la Cassazione sembrano piegare il principio del ne bis in idem verso una direzione sostanziale piu` che processuale. Nell’ambito strettamente penale, la preclusione ha visto un allargamento alla litispendenza dinanzi al medesimo ufficio, con la nota pronuncia Donati (unanimemente condivisa dalla dottrina). Pure risolto (sebbene solo parzialmente ad avviso della dottrina) il problema del ne bis in idem in caso di concorso formale di reati, ad opera della sentenza costituzionale n. 200/ 2016. Risultano ancora aperte alcune questioni relative, ad esempio, alla preclusione in ambito cautelare o alla rilevabilita` e il funzionamento in sede di legittimita` , questione rivitalizzata, anche per i cd. ‘‘doppi binari’’, dalla detta piegatura ‘‘sostanziali- stica’’, e dal possibile ricorso all’art. 620, lett. I), c.p.p.

Assestamenti e osmosi nazionali sul bis in idem

Procaccino
2019-01-01

Abstract

Sul versante nazionale, la portata preclusiva della precedente decisione ha ambiti differenziati, a seconda che si guardi all’ambito strettamente penale o ai potenziali ‘‘doppi binari’’ sanzionatori. Cos`ı, quanto a questi ultimi, la giurisprudenza (non sempre condivisa dalla dottrina) cerca innanzitutto di ridurne gli spazi negando la riconducibilita` alla materia penale (come avviene pressoche ́ automaticamente) per le sanzioni disciplinari. In secondo luogo, ove ritenuta la sanzione sostanzialmente penale, con l’ausilio della revirement della sentenza Cedu A. e B. c. Norvegia (criticata per la vaghezza dei suoi criteri da parte della dottrina), nonche ́ delle sentenze ‘‘gemelle’’ della Corte di Giustizia Garlsson, Di Puma e Zecca e Menci, tanto la Corte costituzionale quanto la Cassazione sembrano piegare il principio del ne bis in idem verso una direzione sostanziale piu` che processuale. Nell’ambito strettamente penale, la preclusione ha visto un allargamento alla litispendenza dinanzi al medesimo ufficio, con la nota pronuncia Donati (unanimemente condivisa dalla dottrina). Pure risolto (sebbene solo parzialmente ad avviso della dottrina) il problema del ne bis in idem in caso di concorso formale di reati, ad opera della sentenza costituzionale n. 200/ 2016. Risultano ancora aperte alcune questioni relative, ad esempio, alla preclusione in ambito cautelare o alla rilevabilita` e il funzionamento in sede di legittimita` , questione rivitalizzata, anche per i cd. ‘‘doppi binari’’, dalla detta piegatura ‘‘sostanziali- stica’’, e dal possibile ricorso all’art. 620, lett. I), c.p.p.
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