The Author examines a recent decision of the ECHR in order to highlight some innovative argumentations compared to the previous case-law of the Court, such as those relating to the unprecedented extension of the notion of “culpable conduct” as a reason for exclusion from the benefits provided for in the article 4 of Protocol n. 4. After having analyzed the Court’s, a brief criticism is been carried out. In the final part, then, an attempt will be made to broaden the field of investigation and to propose some reflections relating to the complex role that the European Convention on Human Rights has to play in the field of migration law due to growing tensions between two different public order concepts coexisting in International and European law and influencing their developments according to their prevalence in the different historical periods. The first is based on the protection of fundamental human rights protected by the Court. The second, on the other hand, approaches the management of migration flows in terms of containment, according to a point of view more oriented towards satisfying State needs and mainly oriented towards the protection of the integrity of borders and national security.

L’Autore esamina una recente decisione della Corte Edu con lo scopo di metterne in luce alcuni passaggi del testo più innovativi dal punto di vista della prassi giurisprudenziale precedente, come, in particolare, quelli relativi all’inedita estensione della nozione di “condotta colpevole” quale motivo di esclusione dai benefici previsti dall’art. 4, Prot. 4. Analizzate le argomentazioni della Corte, ne viene svolta una breve critica. Nella parte finale, poi, si tenta di ampliare il campo di indagine e di proporre alcune riflessioni attinenti al complesso ruolo che la CEDU si trova a svolgere nel settore del diritto delle migrazioni per effetto delle crescenti tensioni tra due diverse concezioni di ordine pubblico che coesistono nel diritto internazionale ed europeo e ne condizionano gli sviluppi a seconda della prevalenza, nei diversi momenti storici, dell’una o dell’altra. L’una è fondata sulla tutela dei diritti umani fondamentali di cui la Corte stessa è presidio. Nell’altra la gestione dei flussi migratori viene considerata in chiave di contenimento, secondo una visione maggiormente orientata al soddisfacimento di esigenze statali e alla protezione di beni quali l’integrità delle frontiere e la sicurezza nazionale.

CONDOTTA COLPEVOLE E ORDINE PUBBLICO EUROPEO DEI DIRITTI UMANI. IL DIVIETO DI ESPULSIONI COLLETTIVE DI STRANIERI NELLA CEDU DOPO IL REVIREMENT DELLA GRANDE CAMERA SUL CASO N.D. E N.T. CONTRO SPAGNA

eugenio zaniboni
2020-01-01

Abstract

The Author examines a recent decision of the ECHR in order to highlight some innovative argumentations compared to the previous case-law of the Court, such as those relating to the unprecedented extension of the notion of “culpable conduct” as a reason for exclusion from the benefits provided for in the article 4 of Protocol n. 4. After having analyzed the Court’s, a brief criticism is been carried out. In the final part, then, an attempt will be made to broaden the field of investigation and to propose some reflections relating to the complex role that the European Convention on Human Rights has to play in the field of migration law due to growing tensions between two different public order concepts coexisting in International and European law and influencing their developments according to their prevalence in the different historical periods. The first is based on the protection of fundamental human rights protected by the Court. The second, on the other hand, approaches the management of migration flows in terms of containment, according to a point of view more oriented towards satisfying State needs and mainly oriented towards the protection of the integrity of borders and national security.
2020
L’Autore esamina una recente decisione della Corte Edu con lo scopo di metterne in luce alcuni passaggi del testo più innovativi dal punto di vista della prassi giurisprudenziale precedente, come, in particolare, quelli relativi all’inedita estensione della nozione di “condotta colpevole” quale motivo di esclusione dai benefici previsti dall’art. 4, Prot. 4. Analizzate le argomentazioni della Corte, ne viene svolta una breve critica. Nella parte finale, poi, si tenta di ampliare il campo di indagine e di proporre alcune riflessioni attinenti al complesso ruolo che la CEDU si trova a svolgere nel settore del diritto delle migrazioni per effetto delle crescenti tensioni tra due diverse concezioni di ordine pubblico che coesistono nel diritto internazionale ed europeo e ne condizionano gli sviluppi a seconda della prevalenza, nei diversi momenti storici, dell’una o dell’altra. L’una è fondata sulla tutela dei diritti umani fondamentali di cui la Corte stessa è presidio. Nell’altra la gestione dei flussi migratori viene considerata in chiave di contenimento, secondo una visione maggiormente orientata al soddisfacimento di esigenze statali e alla protezione di beni quali l’integrità delle frontiere e la sicurezza nazionale.
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