Le garanzie personali hanno assunto un ruolo fondamentale nell’economia di un mercato caratterizzato dall’uso di forme contrattuali dirette alla realizzazione di operazioni economiche sempre più complesse. Tra gli strumenti di tutela del credito attualmente in uso nella prassi dei rapporti commerciali, le garanzie c.d. autonome sono quelle che meglio consentono di assicurare la soddisfazione incondizionata dell’interesse economico del creditore-beneficiario, poiché vincolano all’adempimento il garante anche se l’obbligazione principale risulta estinta o, addirittura, non sia mai sorta. Essendo, infatti, caratterizzate dall’autonomia dell’obbligazione principale rispetto a quella garantita, le parti riescono a circoscrivere, se non eliminare del tutto, il rapporto di dipendenza e di accessorietà dell’obbligazione assunta dal garante dalle vicende che riguardano il rapporto sottostante, assicurando al beneficiario della garanzia stessa la certezza della realizzazione della prestazione garantita. Il ricorso sempre più diffuso nella prassi commerciale alle garanzie autonome comporta, anche in considerazione del carattere atipico delle stesse, il sorgere di numerosi problemi interpretativi ed applicativi sui quali la dottrina e la giurisprudenza si sono trovate a dover prendere una posizione. Un problema particolarmente avvertito è quello della circolazione della garanzia autonoma sia unitamente al credito garantito che disgiuntamente da esso. Donde la necessità di verificare l’ammissibilità di tali forme di cessione e l’individuazione delle regole giuridiche alle stesse applicabili alla stregua dei principi che reggono il nostro ordinamento.

La circolazione delle garanzie autonome

ROBUSTELLA, CARMELA
2010-01-01

Abstract

Le garanzie personali hanno assunto un ruolo fondamentale nell’economia di un mercato caratterizzato dall’uso di forme contrattuali dirette alla realizzazione di operazioni economiche sempre più complesse. Tra gli strumenti di tutela del credito attualmente in uso nella prassi dei rapporti commerciali, le garanzie c.d. autonome sono quelle che meglio consentono di assicurare la soddisfazione incondizionata dell’interesse economico del creditore-beneficiario, poiché vincolano all’adempimento il garante anche se l’obbligazione principale risulta estinta o, addirittura, non sia mai sorta. Essendo, infatti, caratterizzate dall’autonomia dell’obbligazione principale rispetto a quella garantita, le parti riescono a circoscrivere, se non eliminare del tutto, il rapporto di dipendenza e di accessorietà dell’obbligazione assunta dal garante dalle vicende che riguardano il rapporto sottostante, assicurando al beneficiario della garanzia stessa la certezza della realizzazione della prestazione garantita. Il ricorso sempre più diffuso nella prassi commerciale alle garanzie autonome comporta, anche in considerazione del carattere atipico delle stesse, il sorgere di numerosi problemi interpretativi ed applicativi sui quali la dottrina e la giurisprudenza si sono trovate a dover prendere una posizione. Un problema particolarmente avvertito è quello della circolazione della garanzia autonoma sia unitamente al credito garantito che disgiuntamente da esso. Donde la necessità di verificare l’ammissibilità di tali forme di cessione e l’individuazione delle regole giuridiche alle stesse applicabili alla stregua dei principi che reggono il nostro ordinamento.
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