Dall’inadempimento o, più probabilmente, dall’adempimento inesatto, che si traduca in un sostanziale inadempimento, di un obbligo informativo può conseguire non solo una responsabilità contrattuale nei confronti del soggetto creditore dell’informazione, ma anche una responsabilità nei confronti di soggetti terzi, rispetto al predetto rapporto obbligatorio, che su quella informazione abbiano fatto incolpevole affidamento. Con riferimento a tali fattispecie si pone il problema della natura della responsabilità in questione.

Obblighi d'informazione e responsabilità aquiliana

Salvatore Monticelli
2020-01-01

Abstract

Dall’inadempimento o, più probabilmente, dall’adempimento inesatto, che si traduca in un sostanziale inadempimento, di un obbligo informativo può conseguire non solo una responsabilità contrattuale nei confronti del soggetto creditore dell’informazione, ma anche una responsabilità nei confronti di soggetti terzi, rispetto al predetto rapporto obbligatorio, che su quella informazione abbiano fatto incolpevole affidamento. Con riferimento a tali fattispecie si pone il problema della natura della responsabilità in questione.
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