Dall’inadempimento o, più probabilmente, dall’adempimento inesatto, che si traduca in un sostanziale inadempimento, di un obbligo informativo può conseguire non solo una responsabilità contrattuale nei confronti del soggetto creditore dell’informazione, ma anche una responsabilità nei confronti di soggetti terzi, rispetto al predetto rapporto obbligatorio, che su quella informazione abbiano fatto incolpevole affidamento. Con riferimento a tali fattispecie si pone il problema della natura della responsabilità in questione.
Obblighi d'informazione e responsabilità aquiliana
Salvatore Monticelli
2020-01-01
Abstract
Dall’inadempimento o, più probabilmente, dall’adempimento inesatto, che si traduca in un sostanziale inadempimento, di un obbligo informativo può conseguire non solo una responsabilità contrattuale nei confronti del soggetto creditore dell’informazione, ma anche una responsabilità nei confronti di soggetti terzi, rispetto al predetto rapporto obbligatorio, che su quella informazione abbiano fatto incolpevole affidamento. Con riferimento a tali fattispecie si pone il problema della natura della responsabilità in questione.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.