Il saggio affronta una delle questioni processuali poste dalla nuova disciplina in materia di risarcimento del danno per responsabilità medica e sanitaria: le possibili variabili del rapporto tra consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi e processo di cognizione sulla domanda di risarcimento. L’esame ripercorre le varie opzioni del condizionamento della tutela giurisdizionale, posto che la consulenza tecnica preventiva è configurata quale condizione di procedibilità dell’azione di cognizione, e ciò fa anche avvalendosi dei risultati raggiunti da dottrina e giurisprudenza in relazione all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Innanzitutto, è esaminata l’ipotesi della chiusura del procedimento di consulenza tecnica preventiva con una pronuncia in rito o di rigetto, al fine di vagliare la possibilità, paventata nello scritto, di ritenere avverata la condizione di procedibilità. Quindi, il lavoro analizza la configurazione del giudizio di merito in mancanza di relazione peritale, tra l’altro per mancata conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nel termine di sei mesi. Infine, lo studio si conclude con il vaglio delle possibili deviazioni dal modello legale del procedimento immaginato dal legislatore, esaminando la centrale problematica della conservazione degli effetti della domanda, nonché con l’analisi del giudizio di merito in mancanza della condizione di procedibilità.

La consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi in materia di responsabilità medica e sanitaria

DANIELA LONGO
2019-01-01

Abstract

Il saggio affronta una delle questioni processuali poste dalla nuova disciplina in materia di risarcimento del danno per responsabilità medica e sanitaria: le possibili variabili del rapporto tra consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi e processo di cognizione sulla domanda di risarcimento. L’esame ripercorre le varie opzioni del condizionamento della tutela giurisdizionale, posto che la consulenza tecnica preventiva è configurata quale condizione di procedibilità dell’azione di cognizione, e ciò fa anche avvalendosi dei risultati raggiunti da dottrina e giurisprudenza in relazione all’accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Innanzitutto, è esaminata l’ipotesi della chiusura del procedimento di consulenza tecnica preventiva con una pronuncia in rito o di rigetto, al fine di vagliare la possibilità, paventata nello scritto, di ritenere avverata la condizione di procedibilità. Quindi, il lavoro analizza la configurazione del giudizio di merito in mancanza di relazione peritale, tra l’altro per mancata conclusione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nel termine di sei mesi. Infine, lo studio si conclude con il vaglio delle possibili deviazioni dal modello legale del procedimento immaginato dal legislatore, esaminando la centrale problematica della conservazione degli effetti della domanda, nonché con l’analisi del giudizio di merito in mancanza della condizione di procedibilità.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/384456
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