Dal rapporto tra la nutrice e l’infante, nella Roma repubblicana e del Principato, può derivare un intenso legame fondato sulla affectio. Tale legame, documentato nelle fonti letterarie con opinioni differenti sulla opportunità di affidare l’allattamento e la crescita del neonato ad opera della balia, orienta, talvolta, anche le soluzioni dei giuristi, come nel caso della manomissione della nutrice ad opera dell’ex-infante minore di venti anni, in deroga ai divieti stabiliti dalla legge Aelia Sentia del 4 d.C. Il rapporto nutrice-infante sviluppa legami e vincoli incentrati su dati valoriali quali pietas, adfectio, meritum, honestum, che consentono ai giuristi, sebbene con differenti sensibilità, di ‘giustificare’ l’attribuzione della libertas alla nutrice superando le restrizioni legislative.
'Affetti' e diritto. La libertà della nutrice
francesco maria silla
2019-01-01
Abstract
Dal rapporto tra la nutrice e l’infante, nella Roma repubblicana e del Principato, può derivare un intenso legame fondato sulla affectio. Tale legame, documentato nelle fonti letterarie con opinioni differenti sulla opportunità di affidare l’allattamento e la crescita del neonato ad opera della balia, orienta, talvolta, anche le soluzioni dei giuristi, come nel caso della manomissione della nutrice ad opera dell’ex-infante minore di venti anni, in deroga ai divieti stabiliti dalla legge Aelia Sentia del 4 d.C. Il rapporto nutrice-infante sviluppa legami e vincoli incentrati su dati valoriali quali pietas, adfectio, meritum, honestum, che consentono ai giuristi, sebbene con differenti sensibilità, di ‘giustificare’ l’attribuzione della libertas alla nutrice superando le restrizioni legislative.File | Dimensione | Formato | |
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