Il compito di superare gli ostacoli posti dalle differenti legislazioni statali è affidato, come è noto, alle norme formali e sostanziali del diritto internazionale. Tale circostanza favorisce il continuo ingresso nell’ordinamento internazionale di misure dirette a proteggere beni, valori e interessi in precedenza oggetto di esclusiva valutazione sul piano del diritto interno. È questo il caso delle misure di prevenzione dei reati transnazionali, di cui si occupa il presente studio. Il concetto di ‘misura di prevenzione’ nel diritto internazionale è assai elastico. La ricerca dimostra come tale nozione comprenda in realtà una gamma di istituti molto diversi, accomunati dal dispiegare i loro effetti, a seconda dei casi, su beni e/o persone, fisiche o giuridiche localizzati in altri Stati, o al contrario, dal consentire di legittimare pretese di altri Stati su beni e/o soggetti presenti sul proprio territorio (o comunque in aree sottoposte alla propria giurisdizione) con modalità potenzialmente assai afflittive. Per questo motivo, l’esercizio di potestà autoritative ante delictum, necessita di regole di coordinamento che siano adatte alle peculiari caratteristiche dell’ordinamento internazionale ed idonee a evitare i potenziali abusi. L’analisi della prassi internazionale condotta su norme convenzionali in ambiti molto diversi (come il settore della sicurezza marittima, dell’antiterrorismo, delle missioni internazionali di mantenimento della pace e della prevenzione della corruzione internazionale), lascia emergere che, almeno in alcuni casi, il suddetto processo di ricambio delle norme ritenute inadeguate ad anticipare il presidio di beni sempre più fondamentali per la società internazionale (come in primo luogo quello della sicurezza), sia avvenuto lasciando sullo sfondo le necessarie verifiche sul piano della compatibilità con le norme poste a tutela di alcuni fondamentali diritti umani. Nello stesso tempo, lo studio rileva come sia in atto un importante cambiamento di approccio frutto di un più generale orientamento ad intensificare la c.d. prevenzione positiva di reati transnazionali (come il terrorismo e alcuni reati finanziari considerati ad esso ancillari, tra cui la corruzione e il riciclaggio). Il mutamento in questione non riguarda solo i rapporti interstatali regolati da norme pattizie, ma anche ordinamenti ad elevato grado di integrazione, come quello dell’Unione europea, nel quale, peraltro, i rischi di rallentamento dell’assistenza giudiziaria interstatale sono stati più volte denunciati in letteratura e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Corte di Giustizia e dalla Commissione europee. Ciò, in ragione delle disparità tra i diversi ordinamenti giuridici nazionali negli standard delle garanzie procedurali applicabili in materia di misure di prevenzione negative (e più in generale per effetto di una profonda crisi tra gli Stati Membri nell’applicazione del principio di mutual trust)

Problemi e tendenze della cooperazione internazionale nell’esecuzione di misure per la prevenzione dei reati transnazionali

Eugenio Zaniboni
2019-01-01

Abstract

Il compito di superare gli ostacoli posti dalle differenti legislazioni statali è affidato, come è noto, alle norme formali e sostanziali del diritto internazionale. Tale circostanza favorisce il continuo ingresso nell’ordinamento internazionale di misure dirette a proteggere beni, valori e interessi in precedenza oggetto di esclusiva valutazione sul piano del diritto interno. È questo il caso delle misure di prevenzione dei reati transnazionali, di cui si occupa il presente studio. Il concetto di ‘misura di prevenzione’ nel diritto internazionale è assai elastico. La ricerca dimostra come tale nozione comprenda in realtà una gamma di istituti molto diversi, accomunati dal dispiegare i loro effetti, a seconda dei casi, su beni e/o persone, fisiche o giuridiche localizzati in altri Stati, o al contrario, dal consentire di legittimare pretese di altri Stati su beni e/o soggetti presenti sul proprio territorio (o comunque in aree sottoposte alla propria giurisdizione) con modalità potenzialmente assai afflittive. Per questo motivo, l’esercizio di potestà autoritative ante delictum, necessita di regole di coordinamento che siano adatte alle peculiari caratteristiche dell’ordinamento internazionale ed idonee a evitare i potenziali abusi. L’analisi della prassi internazionale condotta su norme convenzionali in ambiti molto diversi (come il settore della sicurezza marittima, dell’antiterrorismo, delle missioni internazionali di mantenimento della pace e della prevenzione della corruzione internazionale), lascia emergere che, almeno in alcuni casi, il suddetto processo di ricambio delle norme ritenute inadeguate ad anticipare il presidio di beni sempre più fondamentali per la società internazionale (come in primo luogo quello della sicurezza), sia avvenuto lasciando sullo sfondo le necessarie verifiche sul piano della compatibilità con le norme poste a tutela di alcuni fondamentali diritti umani. Nello stesso tempo, lo studio rileva come sia in atto un importante cambiamento di approccio frutto di un più generale orientamento ad intensificare la c.d. prevenzione positiva di reati transnazionali (come il terrorismo e alcuni reati finanziari considerati ad esso ancillari, tra cui la corruzione e il riciclaggio). Il mutamento in questione non riguarda solo i rapporti interstatali regolati da norme pattizie, ma anche ordinamenti ad elevato grado di integrazione, come quello dell’Unione europea, nel quale, peraltro, i rischi di rallentamento dell’assistenza giudiziaria interstatale sono stati più volte denunciati in letteratura e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla Corte di Giustizia e dalla Commissione europee. Ciò, in ragione delle disparità tra i diversi ordinamenti giuridici nazionali negli standard delle garanzie procedurali applicabili in materia di misure di prevenzione negative (e più in generale per effetto di una profonda crisi tra gli Stati Membri nell’applicazione del principio di mutual trust)
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/380767
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