Le Sezioni unite affrontano il tema controverso della conformazione della clausola claims made in conseguenza della accertata nullità della stessa per il mancato rispetto dei “limiti imposti dalla legge”, ai sensi dell'art. 1322, co. 1, c.c. ed in particolare all’esito dell’indagine sulla causa concreta del contratto sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti. Sovvertendo il precedente arresto, le Sezioni Unite specificano che lo statuto negoziale andrà integrato “non già tramite il modello della c.d. loss occurrence di cui all’art. 1917, co.1, c.c., bensì, attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente l’equilibrio dell’assetto vulnerato dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa” riferendosi ai connotati di cui, in specie, all’art. 11 della legge Gelli, “inderogabili in pejus”. Il commento evidenzia le ragioni in virtù delle quali tale nuovo orientamento non può essere condiviso, dovendosi, piuttosto, rivalutare, con funzione integrativa dello statuto negoziale, il modello codicistico della loss occurrence, vigente fin dal momento della stipulazione della polizza con clausola claims made, oggetto della declaratoria di nullità.

Nullita` della claims made e conformazione della clausola nel teorema delle Sezioni Unite

Salvatore Monticelli
2019-01-01

Abstract

Le Sezioni unite affrontano il tema controverso della conformazione della clausola claims made in conseguenza della accertata nullità della stessa per il mancato rispetto dei “limiti imposti dalla legge”, ai sensi dell'art. 1322, co. 1, c.c. ed in particolare all’esito dell’indagine sulla causa concreta del contratto sotto il profilo della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti. Sovvertendo il precedente arresto, le Sezioni Unite specificano che lo statuto negoziale andrà integrato “non già tramite il modello della c.d. loss occurrence di cui all’art. 1917, co.1, c.c., bensì, attingendo quanto necessario per ripristinare in modo coerente l’equilibrio dell’assetto vulnerato dalle indicazioni reperibili dalla stessa regolamentazione legislativa” riferendosi ai connotati di cui, in specie, all’art. 11 della legge Gelli, “inderogabili in pejus”. Il commento evidenzia le ragioni in virtù delle quali tale nuovo orientamento non può essere condiviso, dovendosi, piuttosto, rivalutare, con funzione integrativa dello statuto negoziale, il modello codicistico della loss occurrence, vigente fin dal momento della stipulazione della polizza con clausola claims made, oggetto della declaratoria di nullità.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11369/376989
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