La revocazione del pubblico ministero, prevista dall’art. 397 c.p.c., costituisce un mezzo di impugnazione estremo, destinato a operare in fattispecie rarissime. Se la sua utilizzazione ha dato finora luogo a una casistica estremamente limitata, la sua disciplina positiva solleva problemi teorici e sistematici assai delicati, che discendono direttamente dalla esaltazione, forse eccessiva, del ruolo del pubblico ministero nel processo civile ad opera del codice del 1940.

La revocazione del pubblico ministero (art. 397 c.p.c.)

Gianpaolo Impagnatiello
2019-01-01

Abstract

La revocazione del pubblico ministero, prevista dall’art. 397 c.p.c., costituisce un mezzo di impugnazione estremo, destinato a operare in fattispecie rarissime. Se la sua utilizzazione ha dato finora luogo a una casistica estremamente limitata, la sua disciplina positiva solleva problemi teorici e sistematici assai delicati, che discendono direttamente dalla esaltazione, forse eccessiva, del ruolo del pubblico ministero nel processo civile ad opera del codice del 1940.
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