LaCassazione affronta, per la prima, volta, il problema dell’impugnazione del decreto che, dichiarando ammissibile il concordato preventivo, non abbia disposto la prededuzione dei crediti previsti dall’art. 182 quater l.fall. Nonostante l’abrogazione del comma 4 della norma, relativo al credito del professionista che abbia redatto la relazione di attestazione del piano, la questione di massima conserva rilievo con riguardo ai crediti derivanti dai finanziamenti-ponte di cui al comma 2 della norma, giustificando l’intervento in funzione nomofilattica della Suprema Corte.

Sull’impugnazione del decreto che apre il concordato preventivo senza disporre la prededuzione dei crediti

IMPAGNATIELLO
2018-01-01

Abstract

LaCassazione affronta, per la prima, volta, il problema dell’impugnazione del decreto che, dichiarando ammissibile il concordato preventivo, non abbia disposto la prededuzione dei crediti previsti dall’art. 182 quater l.fall. Nonostante l’abrogazione del comma 4 della norma, relativo al credito del professionista che abbia redatto la relazione di attestazione del piano, la questione di massima conserva rilievo con riguardo ai crediti derivanti dai finanziamenti-ponte di cui al comma 2 della norma, giustificando l’intervento in funzione nomofilattica della Suprema Corte.
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